Art. 5. 1. I soci del Co.Ge.Vo. Venezia, regolarmente autorizzati, possono pescare anche nell'ambito territoriale del compartimento marittimo di Chioggia. 2. Le unita' appartenenti ai soci del Co.Ge.Vo. Venezia che esercitano la pesca con draga idraulica nelle acque del compartimento di Chioggia sono autorizzate a sbarcare il prodotto pescato nei punti di sbarco stabiliti dal consorzio di Venezia, purche' sia garantita l'attivita' di controllo e di sorveglianza del prodotto pescato. In caso di mancato rispetto della norma sopracitata, sara' fatto obbligo dello sbarco del prodotto in uno dei punti stabiliti dall'art. 1. (*) In attesa dei lavori di ristrutturazione della zona, lo scarico del prodotto pescato sara' effettuato nella riva est del mercato ittico di Chioggia.