Art. 5.

  1. I soci del  Co.Ge.Vo. Venezia, regolarmente autorizzati, possono
pescare anche nell'ambito territoriale del compartimento marittimo di
Chioggia.
  2.  Le  unita'  appartenenti  ai soci  del  Co.Ge.Vo.  Venezia  che
esercitano la pesca con draga idraulica nelle acque del compartimento
di Chioggia sono autorizzate a sbarcare il prodotto pescato nei punti
di sbarco stabiliti  dal consorzio di Venezia,  purche' sia garantita
l'attivita' di controllo  e di sorveglianza del  prodotto pescato. In
caso di mancato rispetto della norma sopracitata, sara' fatto obbligo
dello sbarco del prodotto in uno dei punti stabiliti dall'art. 1.
  (*) In attesa dei lavori di ristrutturazione della zona, lo scarico
del  prodotto pescato  sara' effettuato  nella riva  est del  mercato
ittico di Chioggia.