Art. 6. 1. I soci del Co.Ge.Vo. Chioggia e del Co.Ge.Vo. Venezia sono autorizzati ad esercitare il traino della draga mediante l'ausilio dell'elica. Per le unita' di armatori non aderenti al consorzio di Chioggia, il traino deve avvenire esclusivamente facendo forza tramite il verricello sul cavo dell'ancora precedentemente calata.