Art. 6.

  1.  I soci  del Co.Ge.Vo.  Chioggia  e del  Co.Ge.Vo. Venezia  sono
autorizzati ad  esercitare il  traino della draga  mediante l'ausilio
dell'elica. Per  le unita' di  armatori non aderenti al  consorzio di
Chioggia,  il  traino  deve  avvenire  esclusivamente  facendo  forza
tramite il verricello sul cavo dell'ancora precedentemente calata.