Art. 8. 1. Al fine di salvaguardare il novellame presente e' fatto divieto a chiunque di esercitare l'attivita' di pesca delle vongole nelle seguenti zone: tratto di litorale posto dalla diga sud del porto di Chioggia per un'estensione di un miglio e mezzo verso sud; area di mare compresa tra il parallelo passante per la sponda sud del fiume Adige e la diga nord di Porto Levante; area di mare compresa tra la sponda sud di Punta della Maestra al faro di Goro.