Art. 8.

  1. Al fine di salvaguardare  il novellame presente e' fatto divieto
a chiunque  di esercitare  l'attivita' di  pesca delle  vongole nelle
seguenti zone:
  tratto di litorale  posto dalla diga sud del porto  di Chioggia per
un'estensione di un miglio e mezzo verso sud;
  area di mare  compresa tra il parallelo passante per  la sponda sud
del fiume Adige e la diga nord di Porto Levante;
  area di mare  compresa tra la sponda sud di  Punta della Maestra al
faro di Goro.