Art. 2.

  1. All'art. 126, il comma 2 e' abrogato.
 
           Nota all'art 2:
            -  Il   testo dell'art.  126 del regolamento  del Senato,
          cosi' come modificato dalla presente deliberazione,  e'  il
          seguente:
            "Art.    126 (Assegnazione  ed esame  in Commissione  del
          disegno   di  legge  di    approvazione  dei    bilanci  di
          previsione    dello  Stato    e  del  disegno    di   legge
          finanziaria).   -     1.   Il   disegno   di    legge    di
          approvazione  dei bilanci  di previsione dello Stato ed  il
          disegno di legge   finanziaria  sono    deferiti  alla    5
          Commissione  permanente per l'esame generale congiunto.  Il
          disegno di legge  di approvazione dei bilanci di previsione
          dello  Stato    ed  il  disegno  di  legge finanziaria sono
          contestualmente    deferiti    alle  altre      Commissioni
          permanenti,   ciascuna   delle   quali     deve  esaminarli
          congiuntamente per  le parti di sua competenza.
           (Il comma 2 e' abrogato).
            3. Quando il disegno di legge finanziaria  e'  presentato
          dal  Governo  al    Senato, il   Presidente   del   Senato,
          sentito  il  parere della   5 Commissione   permanente    e
          del   Governo,   prima  dell'assegnazione, accerta  se esso
          rechi   disposizioni estranee    al    suo  oggetto    come
          definito  dalla  legislazione  vigente,    ovvero  volte  a
          modificare norme in vigore   in materia    di  contabilita'
          generale   dello Stato.  In tal caso ilPresidente  comunica
          all'Assemblea lo stralcio  delle predette disposizioni.
            4. In ogni   caso,  il  Presidente  accerta,  sentito  il
          parere  della  5 Commissione   permanente  e  del  Governo,
          se    il    disegno    di     legge  finanziaria      rechi
          disposizioni   contrastanti  con  le   regole  di copertura
          stabilite  dalla legislazione  vigente per la  stessa legge
          finanziaria    e  ne    da',   prima     dell'assegnazione,
          comunicazione all'Assemblea.
            5.  Alle  sedute  delle   Commissioni riservate all'esame
          congiunto del disegno di legge di approvazione dei  bilanci
          di   previsione   delloStato   e   del   disegno  di  legge
          finanziaria partecipano i Ministri competenti per  materia.
          Di  tali    sedute si   redige e  si pubblica  il resoconto
          stenografico.
            6.  Ciascuna  Commissione,  nei  termini  stabiliti   dal
          successivo  comma 9, comunica  il proprio rapporto  scritto
          e gli  eventuali rapportidi minoranza alla   5  Commissione
          permanente.  Gli   estensori dei rapporti delle Commissioni
          possono  partecipare  alle  sedute  della   5   Commissione
          permanente senza diritto di voto.
            7.  I  rapporti  sono  allegati alla  relazione  generale
          della  5 Commissione permanente.
            8.    La    5   Commissione   permanente,  nei    termini
          stabiliti  dal successivo  comma 9,  approva la   relazione
          generale    sul  disegno    di  legge di   approvazione dei
          bilanci di previsione   dello Stato   e  sul  disegno    di
          legge  finanziaria,   che   concerne  anche -  in  separate
          sezioni - gli stati di previsione della spesa sui quali  e'
          competente  per materia,   e la  trasmette alla  Presidenza
          del    Senato  unitamente  alle  eventuali   relazioni   di
          minoranza.
            9.    Quando il  disegno  di  legge di  approvazione  dei
          bilanci  di previsione  dello  Stato   e   il disegno    di
          legge   finanziaria  sono presentati dal Governo al Senato,
          gli adempimenti previsti dai commi 6  e  8  debbono  essere
          espletati,  rispettivamente,  entro  dieci  giorni  e entro
          venticinque  giorni  dal   deferimento   del   disegno   di
          legge  finanziaria,   e la   votazione finale  in Assemblea
          ha luogo  entro i successivi   quindici  giorni.     Quando
          il     disegno  di   legge  di approvazione dei  bilanci di
          previsione  dello Stato e il  disegno di legge  finanziaria
          sono  trasmessi  dalla  Camera  dei deputati, i termini per
          gli adempimenti  previsti  dai  commi 6  e  8  sono fissati
          dal Presidente del  Senato,    in  modo  che  la  votazione
          finale  in  Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni
          dalla trasmissione.
            10. Ciascuna   Commissione,  durante  l'esame  congiunto,
          per  le  parti  di sua competenza,  del disegno di legge di
          approvazione dei bilanci di previsione  dello Stato  e  del
          disegno    di  legge   finanziaria, non puo'   svolgere, in
          nessuna sede,  altra attivita'.  Nel computo   dei  termini
          per  la  presentazione delle  relazioni e per l'espressione
          dei pareri sugli altri  disegni di legge o affari deferiti,
          non si  tiene  conto  del  periodo  richiesto  per  l'esame
          anzidetto.
            11.  Dalla  data    del deferimento del disegno di  legge
          finanziaria e  fino  alla    votazione  finale    da  parte
          dell'Assemblea  del  disegno di legge  di approvazione  dei
          bilanci  di previsione  dello Stato,  non possono    essere
          iscritti    all'ordine  del    giorno   delle   Commissioni
          permanenti  e   dell'Assemblea  disegni   di  legge     che
          comportino  variazione    di  spese    o  di   entrate, ne'
          disegni di  legge intesi  a modificare   la    legislazione
          vigente     in   materia   di   contabilita' generale dello
          Stato. Rimangono  conseguentemente sospesi   i termini  per
          la  presentazione  delle relazioni e per  l'espressione dei
          pareri sui disegni di legge anzidetti.
            12.  I precedenti  commi 10   e 11   non  si    applicano
          all'esame      dei  disegni  di  legge  di  conversione  di
          decreti legge e  degli  altri  disegni  di    legge  aventi
          carattere   di    assoluta  indifferibilita'    secondo  le
          determinazioni      adottate      all'unanimita'      dalla
          Conferenza   dei Presidenti dei Gruppi parlamentari".