Art. 3.

  1. All'art. 126-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "2-bis. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono presentati
dal Governo  al Senato, il  Presidente del Senato, sentito  il parere
della    5   Commissione    permanente   e    del   Governo,    prima
dell'assegnazione,  accerta se  ciascuno di  essi rechi  disposizioni
estranee al proprio oggetto  come definito dalla legislazione vigente
nonche'  dal documento  di  programmazione economicofinanziaria  come
approvato dalla  risoluzione parlamentare. In tal  caso il Presidente
comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.
  2-ter.  Sono   inammissibili  gli  emendamenti,   d'iniziativa  sia
parlamentare che governativa, ai disegni di  legge di cui al comma 1,
che  rechino disposizioni  contrastanti  con le  regole di  copertura
stabilite  dalla  legislazione  vigente o  estranee  all'oggetto  dei
disegni   di  legge   stessi,   come   definito  dalla   legislazione
vigentenonche' dal documento di programmazione economico- finanziaria
come approvato dalla risoluzione parlamentare.
  2-quater.  Ricorrendo  le condizioni  di  cui  al comma  2-ter,  il
Presidente  del  Senato,  sentito   il  parere  della  5  Commissione
permanente e del Governo,  puo' dichiarare inammissibili disposizioni
del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.
  2-quinquies. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo
proponente, i soli emendamenti  respinti nella Commissione competente
per  materia, salva  la facolta'  del Presidente  di ammettere  nuovi
emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte
dalla Commissione stessa o gia' approvate dall'Assemblea".
                                               Il Presidente: Mancino

                              LAVORI PREPARATORI

           (Documento II, n. 28).
            Presentato  dai  senatori   Coviello,  Ripamonti,  Vegas,
          Morando,  Ferrante,  Tarolli,    Moro,  Marino,   Mantica e
          Dondeynaz il  30 giugno 1999.
            Esaminato  dalla  Giunta  per il regolamento nelle sedute
          del 15 e del 20 luglio 1999.
            Esaminato dall'Assemblea nella seduta del   19  luglio  e
          nella seduta pomeridiana del 21 luglio 1999.
             Approvato nella seduta pomeridiana del 21 luglio 1999.
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il testo dell'art. 126-bis del regolamento del Senato,
          cosi' come modificato dalla presente deliberazione,  e'  il
          seguente:
            "Art.  126-bis (Esame dei disegni di legge collegati alla
          manovra di finanza pubblica).   - 1.  La    discussione  in
          Assemblea  dei   disegni di legge  collegati  alla  manovra
          di  finanza    pubblica,    indicati    nel  documento   di
          programmazione  economicofinanziaria  come  approvato dalla
          risoluzione parlamentare  e presentati al Parlamento  entro
          iltermine  stabilito  dalla  legge,  e'  organizzata  dalla
          Conferenza  dei  Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma
          dell'art. 55, comma 5.
            2. Ai predetti   disegni di legge non  si  applicano    i
          divieti  di  cui  ai   commi   10   e   11   dell'art. 126,
          escluso    quello    relativo    alle  modifiche      della
          legislazione    vigente  in    materia    di   contabilita'
          generale dello Stato.
            2-bis. Quando i disegni di legge  di cui al comma 1  sono
          presentati  dal  Governo    al  Senato, il   Presidente del
          Senato, sentito   il parere della        5      Commissione
          permanente        e         del      Governo,         prima
          dell'assegnazione,  accerta se   ciascuno di    essi  rechi
          disposizioni  estranee  al  proprio oggetto   come definito
          dalla legislazione vigente  nonche'    dal  documento    di
          programmazione  economicofinanziaria   come approvata dalla
          risoluzione  parlamentare.  In  tal    caso  il  Presidente
          comunica   all'Assemblea   lo   stralcio   delle   predette
          disposizioni.
            2-ter.    Sono      inammissibili    gli     emendamenti,
          d'iniziativa   sia parlamentare che governativa, ai disegni
          di  legge di cui al comma  1,  che    rechino  disposizioni
          contrastanti  con le  regole di  copertura stabilite  dalla
          legislazione  vigente o  estranee  all'oggetto  dei disegni
          di  legge    stessi,  come    definito dalla   legislazione
          vigente  nonche'    dal  documento    di     programmazione
          economicofinanziaria    come  approvato  dalla  risoluzione
          parlamentare.
            2-quater.  Ricorrendo  le condizioni  di  cui   al  comma
          2-ter,   il Presidente     del     Senato,    sentito    il
          parere    della    5 Commissionepermanente  e del  Governo,
          puo'    dichiarare  inammissibili  disposizioni  del  testo
          proposto dalla Commissione all'Assemblea.
            2-quinquies.  Possono  essere  presentati  in  Assemblea,
          anche dal solo proponente, i  soli  emendamenti    respinti
          nella  Commissione  competente  per    materia,  salva   la
          facolta'  del Presidente  di ammettere   nuovi  emendamenti
          che  si  trovino in correlazione con modificazioni proposte
          dalla Commissione stessa o gia' approvate dall'Assemblea".