Art. 3. 1. All'art. 126-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono presentati dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5 Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se ciascuno di essi rechi disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente nonche' dal documento di programmazione economicofinanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni. 2-ter. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, ai disegni di legge di cui al comma 1, che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, come definito dalla legislazione vigentenonche' dal documento di programmazione economico- finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare. 2-quater. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 2-ter, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5 Commissione permanente e del Governo, puo' dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea. 2-quinquies. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella Commissione competente per materia, salva la facolta' del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o gia' approvate dall'Assemblea". Il Presidente: Mancino LAVORI PREPARATORI (Documento II, n. 28). Presentato dai senatori Coviello, Ripamonti, Vegas, Morando, Ferrante, Tarolli, Moro, Marino, Mantica e Dondeynaz il 30 giugno 1999. Esaminato dalla Giunta per il regolamento nelle sedute del 15 e del 20 luglio 1999. Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 19 luglio e nella seduta pomeridiana del 21 luglio 1999. Approvato nella seduta pomeridiana del 21 luglio 1999.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 126-bis del regolamento del Senato, cosi' come modificato dalla presente deliberazione, e' il seguente: "Art. 126-bis (Esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica). - 1. La discussione in Assemblea dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economicofinanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare e presentati al Parlamento entro iltermine stabilito dalla legge, e' organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'art. 55, comma 5. 2. Ai predetti disegni di legge non si applicano i divieti di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 126, escluso quello relativo alle modifiche della legislazione vigente in materia di contabilita' generale dello Stato. 2-bis. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono presentati dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5 Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se ciascuno di essi rechi disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente nonche' dal documento di programmazione economicofinanziaria come approvata dalla risoluzione parlamentare. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni. 2-ter. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, ai disegni di legge di cui al comma 1, che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, come definito dalla legislazione vigente nonche' dal documento di programmazione economicofinanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare. 2-quater. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 2-ter, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5 Commissionepermanente e del Governo, puo' dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea. 2-quinquies. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella Commissione competente per materia, salva la facolta' del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o gia' approvate dall'Assemblea".