IL DIRETTORE GENERALE per l'armonizzazione e la tutela del mercato Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE, in materia di sicurezza dei giocattoli ed in particolare l'art. 10, comma 2, relativo al ritiro di giocattoli dal mercato e divieto o limitazione della commercializzazione se, pur muniti di marcatura CE ed utilizzati conformemente alla loro destinazione o secondo l'uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini, possano compromettere la sicurezza e la salute dei consumatori; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti; Considerato che, in seguito a denuncia all'autorita' giudiziaria, il responsabile della sezione di Polizia giudiziaria della Polizia di Stato di Treviso ha acquistato presso i magazzini "S.M.E." di Susegana (Treviso) un esemplare di giocattolo consistente in un tappetino - puzzle in materiale sintetico colorato, ed ha proceduto a conferire incarico alla unita' locale socio sanitaria n. 9 - Treviso - Odenzo, Presidio multizonale di prevenzione - Sezione chimico ambientale, di effettuare analisi che hanno rivelato la presenza di sostanze tossiche, per cui e' stata redatta notizia di reato il 26 febbraio 1998 a seguito della quale la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Treviso in data 16 marzo 1998 ha delegato i N.A.S. Carabinieri di Treviso, in collaborazione con l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Treviso, ad espletare le opportune indagini volte a stabilire se vi sia stato un indebito utilizzo della marcatura "CE"; Considerato che in data 18 marzo 1998 i N.A.S. e l'U.P.I.C.A. di Treviso hanno proceduto all'individuazione ed al sequestro cautelativo delle confezioni del giocattolo presso la "S.M.E." di Susegana importato dalla Cina dalla "Globo" S.r.l. di Illasi (Verona) con la denominazione "Tappetino puzzle ABC 123" e che nel corso delle indagini, essendo stato individuato presso la "S.M.E." di Conegliano (Verona), un altro gioco di dimensioni diverse ma costituito dallo stesso materiale del "Tappetino puzzle ABC 123", importato dalla Cina dalla "Generai Trade" S.p.a. di Martina Franca (Taranto) e denominato "Il mio primo puzzle", sono stati coinvolti per gli adempimenti di legge anche i N.A.S. di Taranto; Visti i rapporti di prova rilasciati da Intertek Testing Service Labtest con GT-01233 in data 29 aprile 1997 a Kwaisling Rubbser (Shenzhen) Co.Ltd.Kui Chong, Bao An, Shenzen, China presentati dalla "Globo" e dalla "General Trade"; Viste le note n. 1252537 e n. 1252538 del 27 aprile 1998 con cui il Ministero dell'industria ha dato incarico di prelevare campioni all'U.P.I.C.A. di Treviso e all'U.P.I.C.A. di Taranto rispettivamente presso il magazzino S.M.E. di Susegana (Treviso) e presso la societa' "General Trade" S.p.a. di Martina Franca (Taranto), e, contestualmente, di inviare detto materiale prelevato all'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini di Rho (Milano); Visti i rapporti di prova, individuati con i numeri progressivi 2216/1998 e 2217/1998 pervenuti in data 28 settembre 1998 dal citato Istituto M. Masini, che qui si intendono integralmente richiamati, effettuati, nell'ordine, su campioni di "Il mio primo puzzle" e di "Tappetino puzzle ABC 123", entrambi denominati anche "Eva puzzle/Eva Mat", rispettivamente prelevati dai N.A.S. di Taranto a seguito di richiesta del locale U.P.I.C.A con nota n. 871 del 12 maggio 1998, in data 19 maggio 1998 presso la societa' "General Trade" S.p.a. di Martina Franca (Taranto), e dall'U.P.I.CA. di Treviso in data 22 maggio 1998 presso la soocieta' "Magazzini C.E.M." S.r.l., con sede in Susegana (Treviso), acquistati dalla societa' C.E.M., dalla citata "Il Globo" S.r.l. di Illasi (Verona), che hanno evidenziato nell'indagine qualitativa delle sostanze volatili mediante analisi gascromatografica e spettometrica di massa, la presenza di numerosi composti, in quantita' variabili, con differenze sostanziali tra quelli presenti in quantita' notevoli ed altri presenti in quantita' ridotte (rapporto di 1 : 50), peraltro gia' individuati nel corso delle analisi effettuate dalla USL di Treviso, che hanno rilevato la presenza di un ulteriore sostanza ( alphametilstirene), dai quali emerge la non rispondenza dei prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del citato decreto n. 313/1991, poiche' contenenti sostanze volatili nocive, irritanti e moderatamente tossiche; Visto il parere espresso sull'articolo "Tappetino puzzle ABC" dall'Istituto superiore di sanita' del 20 aprile 1999, qui trasmesso dal Ministero della sanita' - Dipartimento di prevenzione, in data 27 aprile 1999, con il quale, considerato che l' alphametilstirene e l'acetofenone, classificati ufficialmente dall'UE e quindi presenti nel decreto ministeriale 28 aprile 1998, sono rispettivamente - infiammabile (R 10), irritante per gli occhi e per le vie respiratorie (Xi R 36/37) - e - nocivo per ingestione (Xn R 22), irritante per gli occhi (Xi R 36), che l' alphametilstirene puo' provocare irritazione per contatto cutaneo, che l' alpha, alphadimetilbenzenmetanolo, non ancora classificato dall'UE, e' risultato debolmente sensibilizzante cutaneo ed irritante delle vie respiratorie, si ritiene che per il suddetto giocattolo, anche se destinato a bambini di eta' superiore ai trentasei mesi, contravvenendo a quanto disposto dal piu' volte citato decreto legislativo n. 313/1991 con particolare riguardo all'art. 2, allegato II, non debba essere permessa la commercializzazione; Considerato che per le su esposte motivazioni alla non conformita' del prodotto all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, sono violati l'art. 2 e l'art. 3, comma 1, del medesimo decreto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo1997, n. 220, recante regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che individua la direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato con funzioni di controllo in materia di tutela dei consumatori e sicurezza dei prodotti; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate m attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Decreta: Art. 1. Si dispone il divieto di commercializzazione dei giocattoli di provenienza cinese denominati "Tappetino puzzle ABC 123" e "Il mio primo tappetino", consistenti in puzzle in materiale plastico morbido costituito da elementitasselli di colori vari e posti in vendita anche con i marchi "Eva Puzzle/Eva Mat" o altri marchi, contenenti acetofenone, alpha, alphadimetilbenzenmetanolo, miscele di alchilbenzeni ed idrocarburi alifatici, alphametilstirene, accompagnati da rapporti di prova rilasciati da Intertek Testing Service Labtest a con GT-01233 in data 29 aprile 1997 a Kwaisling Rubbser (Shenzhen) Co. Ltd.Kui Chong, Bao An, Shenzen, China, in quanto detti giocattoli risultano infiammabili, irritanti per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle, nocivi per ingestione.