IL DIRETTORE GENERALE
            per l'armonizzazione e la tutela del mercato
  Visto  il  decreto  legislativo  27  settembre  1991,  n.  313,  di
attuazione della  direttiva 88/378/CEE,  in materia di  sicurezza dei
giocattoli ed in  particolare l'art. 10, comma 2,  relativo al ritiro
di   giocattoli   dal  mercato   e   divieto   o  limitazione   della
commercializzazione  se, pur  muniti  di marcatura  CE ed  utilizzati
conformemente alla  loro destinazione o secondo  l'uso prevedibile in
considerazione  del  comportamento   abituale  dei  bambini,  possano
compromettere la sicurezza e la salute dei consumatori;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  115, di attuazione
della  direttiva  92/59/CEE  relativa  alla  sicurezza  generale  dei
prodotti;
  Considerato che,  in seguito a denuncia  all'autorita' giudiziaria,
il responsabile della sezione di Polizia giudiziaria della Polizia di
Stato  di  Treviso  ha  acquistato presso  i  magazzini  "S.M.E."  di
Susegana  (Treviso)  un esemplare  di  giocattolo  consistente in  un
tappetino - puzzle in materiale sintetico colorato, ed ha proceduto a
conferire incarico alla unita' locale  socio sanitaria n. 9 - Treviso
-  Odenzo,  Presidio multizonale  di  prevenzione  - Sezione  chimico
ambientale, di effettuare  analisi che hanno rivelato  la presenza di
sostanze tossiche,  per cui e' stata  redatta notizia di reato  il 26
febbraio  1998 a  seguito  della quale  la  procura della  Repubblica
presso la pretura  circondariale di Treviso in data 16  marzo 1998 ha
delegato  i  N.A.S. Carabinieri  di  Treviso,  in collaborazione  con
l'ufficio    provinciale    dell'industria,     del    commercio    e
dell'artigianato di Treviso, ad espletare le opportune indagini volte
a  stabilire se  vi sia  stato un  indebito utilizzo  della marcatura
"CE";
  Considerato che  in data 18 marzo  1998 i N.A.S. e  l'U.P.I.C.A. di
Treviso   hanno   proceduto   all'individuazione  ed   al   sequestro
cautelativo  delle confezioni  del giocattolo  presso la  "S.M.E." di
Susegana importato dalla Cina dalla "Globo" S.r.l. di Illasi (Verona)
con la denominazione "Tappetino puzzle ABC 123" e che nel corso delle
indagini, essendo stato individuato  presso la "S.M.E." di Conegliano
(Verona), un  altro gioco di  dimensioni diverse ma  costituito dallo
stesso materiale del "Tappetino puzzle ABC 123", importato dalla Cina
dalla "Generai Trade" S.p.a. di Martina Franca (Taranto) e denominato
"Il mio  primo puzzle", sono  stati coinvolti per gli  adempimenti di
legge anche i N.A.S. di Taranto;
  Visti i  rapporti di prova  rilasciati da Intertek  Testing Service
Labtest  con GT-01233  in data  29  aprile 1997  a Kwaisling  Rubbser
(Shenzhen) Co.Ltd.Kui Chong, Bao  An, Shenzen, China presentati dalla
"Globo" e dalla "General Trade";
  Viste le note n. 1252537 e n. 1252538 del 27 aprile 1998 con cui il
Ministero  dell'industria  ha  dato incarico  di  prelevare  campioni
all'U.P.I.C.A. di Treviso e all'U.P.I.C.A. di Taranto rispettivamente
presso il magazzino S.M.E. di Susegana (Treviso) e presso la societa'
"General   Trade"   S.p.a.   di    Martina   Franca   (Taranto),   e,
contestualmente, di inviare detto materiale prelevato all'Istituto di
ricerche e collaudi M. Masini di Rho (Milano);
  Visti i  rapporti di  prova, individuati  con i  numeri progressivi
2216/1998 e 2217/1998 pervenuti in  data 28 settembre 1998 dal citato
Istituto M.  Masini, che  qui si intendono  integralmente richiamati,
effettuati, nell'ordine,  su campioni di  "Il mio primo puzzle"  e di
"Tappetino puzzle ABC 123", entrambi denominati anche "Eva puzzle/Eva
Mat", rispettivamente  prelevati dai N.A.S.  di Taranto a  seguito di
richiesta del locale U.P.I.C.A con nota n. 871 del 12 maggio 1998, in
data  19 maggio  1998 presso  la societa'  "General Trade"  S.p.a. di
Martina  Franca (Taranto),  e dall'U.P.I.CA.  di Treviso  in data  22
maggio 1998 presso  la soocieta' "Magazzini C.E.M."  S.r.l., con sede
in Susegana (Treviso), acquistati dalla societa' C.E.M., dalla citata
"Il  Globo"   S.r.l.  di  Illasi  (Verona),   che  hanno  evidenziato
nell'indagine  qualitativa delle  sostanze volatili  mediante analisi
gascromatografica e  spettometrica di massa, la  presenza di numerosi
composti,  in quantita'  variabili,  con  differenze sostanziali  tra
quelli presenti in quantita' notevoli  ed altri presenti in quantita'
ridotte (rapporto  di 1  : 50), peraltro  gia' individuati  nel corso
delle analisi effettuate dalla USL  di Treviso, che hanno rilevato la
presenza  di un  ulteriore sostanza  ( alphametilstirene),  dai quali
emerge la  non rispondenza  dei prodotti  ai requisiti  essenziali di
sicurezza  di cui  all'allegato II  del citato  decreto n.  313/1991,
poiche'   contenenti   sostanze    volatili   nocive,   irritanti   e
moderatamente tossiche;
  Visto  il  parere  espresso sull'articolo  "Tappetino  puzzle  ABC"
dall'Istituto superiore di sanita' del  20 aprile 1999, qui trasmesso
dal Ministero della sanita' - Dipartimento di prevenzione, in data 27
aprile 1999,  con il  quale, considerato  che l'  alphametilstirene e
l'acetofenone, classificati  ufficialmente dall'UE e  quindi presenti
nel  decreto  ministeriale 28  aprile  1998,  sono rispettivamente  -
infiammabile  (R  10),   irritante  per  gli  occhi  e   per  le  vie
respiratorie (Xi  R 36/37)  - e  - nocivo per  ingestione (Xn  R 22),
irritante  per gli  occhi (Xi  R 36),  che l'  alphametilstirene puo'
provocare   irritazione  per   contatto   cutaneo,   che  l'   alpha,
alphadimetilbenzenmetanolo,  non  ancora   classificato  dall'UE,  e'
risultato debolmente  sensibilizzante cutaneo ed irritante  delle vie
respiratorie, si  ritiene che  per il  suddetto giocattolo,  anche se
destinato   a  bambini   di   eta'  superiore   ai  trentasei   mesi,
contravvenendo  a  quanto  disposto  dal piu'  volte  citato  decreto
legislativo n. 313/1991 con particolare riguardo all'art. 2, allegato
II, non debba essere permessa la commercializzazione;
  Considerato che per le su  esposte motivazioni alla non conformita'
del  prodotto all'allegato  II del  decreto legislativo  n. 313/1991,
sono violati l'art. 2 e l'art. 3, comma 1, del medesimo decreto;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica del 28 marzo1997,
n.  220,  recante regolamento  di  riorganizzazione  degli uffici  di
livello  dirigenziale  generale  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, che individua la direzione generale per
l'armonizzazione e la tutela del mercato con funzioni di controllo in
materia di tutela dei consumatori e sicurezza dei prodotti;
  Visto il  decreto legislativo 31  marzo 1998, n. 80,  recante nuove
disposizioni in  materia di  organizzazione e  di rapporti  di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche,  di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro e  di giurisdizione  amministrativa, emanate  m attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Si  dispone il  divieto  di commercializzazione  dei giocattoli  di
provenienza cinese  denominati "Tappetino puzzle  ABC 123" e  "Il mio
primo tappetino", consistenti in puzzle in materiale plastico morbido
costituito  da elementitasselli  di colori  vari e  posti in  vendita
anche con  i marchi "Eva  Puzzle/Eva Mat" o altri  marchi, contenenti
acetofenone,    alpha,    alphadimetilbenzenmetanolo,   miscele    di
alchilbenzeni    ed    idrocarburi   alifatici,    alphametilstirene,
accompagnati  da rapporti  di  prova rilasciati  da Intertek  Testing
Service Labtest  a con GT-01233  in data  29 aprile 1997  a Kwaisling
Rubbser  (Shenzhen) Co.  Ltd.Kui Chong,  Bao An,  Shenzen, China,  in
quanto  detti giocattoli  risultano infiammabili,  irritanti per  gli
occhi, per le vie respiratorie e per la pelle, nocivi per ingestione.