(all. 1 - art. 1)
                          XIII LEGISLATURA
          Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 165 /1999

Oggetto:   Piano   di  ripartizione  del fondo  relativo  alle  spese
   elettorali  dei  movimenti e  partiti  politici  per il    rinnovo
   del Consiglio regionale della Sardegna del 13 e 27 giugno 1999.
Riunione di giovedi' 22 luglio 1999, ore 14.

                       L'UFFICIO DI PRESIDENZA

  Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;
   Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
  Considerato che occorre procedere  alla determinazione del piano di
ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e
partiti  politici  per  il  rinnovo  del  consiglio  regionale  della
Sardegna del 13 e 27 giugno 1999;
  Vista  la  comunicazione  in  data 18  giugno  1999  del  Ministero
dell'interno  relativa  al  numero  dei  cittadini  della  Repubblica
iscritti  nelle  liste elettorali  per  l'elezione  della Camera  dei
deputati, riferiti a detta Regione;
  Vista  la comunicazione  in data  6 luglio  1999 del  Ministero del
tesoro, del  bilancio e della programmazione  economica relativa alla
quantificazione del fondo anzidetto;
  Vista  la  comunicazione  in  data  9  luglio  1999  del  Consiglio
regionale della Sardegna concernente  i risultati della consultazione
elettorale per il rinnovo di quel Consiglio regionale;
  Ritenuto che l'art. 1, comma 10, della citata legge n. 157 del 1999
non si applica  alle elezioni per il rinnovo  del Consiglio regionale
della Sardegna del 13 e 27 giugno 1999;
  Atteso che,  ai sensi dell'art.  1, commi 6  e 7, della  piu' volte
citata legge  n. 157,  il rimborso deve  essere corrisposto  in unica
soluzione  entro il  31  luglio  1999 senza  il  vincolo di  garanzie
bancarie o fidejussorie;

                              Delibera:
                               Art. 1.

  Il piano di  ripartizione del fondo relativo  alle spese elettorali
dei  movimenti  e  partiti  politici per  il  rinnovo  del  Consiglio
regionale della Sardegna  del 13 e 27 giugno 1999  e' determinato nel
prospetto allegato che fa parte integrante della presente delibera.

                               Art. 2.

  E' disposta l'erogazione  dei rimborsi risultanti dal  piano di cui
all'art. 1  della presente delibera a  favore di tutti i  movimenti e
partiti politici ivi indicati.
  All'erogazione dei rimborsi si procedera', salvo il disposto di cui
all'art. 1,  comma 8, della legge  3 giugno 1999, n.  157, dal giorno
successivo alla pubblicazione della  presente delibera nella Gazzetta
Ufficiale del 26 luglio 1999, secondo le modalita indicate, anche via
fax, dai soggetti  che risultino abilitati alla  riscossione anche in
forza di  attestazione corredata  di copia fotostatica  del documento
d'identita'  del   dichiarante.  Eventuali  interessi   maturati  sul
deposito  bancario dei  rimborsi  saranno erogati  nei tempi  tecnici
necessari.

                               Art. 3.

  Le erogazioni di cui alla  presente delibera sono eseguite ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

                               Art. 4.

  Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla
sua  esecuzione sono  disciplinate  dall'art.  1, commi  2  e 3,  del
Regolamento  di attuazione  della  legge 10  dicembre  1993, n.  515,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  174  del 27  luglio  1994,
relativamente all'Organo decidente, alla  procedura ed ai termini. Si
applica  la sospensione  feriale  dei termini  prevista dall'art.  9,
comma 1, del Regolamento per  la tutela giurisdizionale relativa agli
atti di amministrazione  della Camera dei deputati  non concernenti i
dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 147 del 25 giugno
1999.
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