XIII LEGISLATURA Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 165 /1999 Oggetto: Piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 13 e 27 giugno 1999. Riunione di giovedi' 22 luglio 1999, ore 14. L'UFFICIO DI PRESIDENZA Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157; Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna del 13 e 27 giugno 1999; Vista la comunicazione in data 18 giugno 1999 del Ministero dell'interno relativa al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, riferiti a detta Regione; Vista la comunicazione in data 6 luglio 1999 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativa alla quantificazione del fondo anzidetto; Vista la comunicazione in data 9 luglio 1999 del Consiglio regionale della Sardegna concernente i risultati della consultazione elettorale per il rinnovo di quel Consiglio regionale; Ritenuto che l'art. 1, comma 10, della citata legge n. 157 del 1999 non si applica alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 13 e 27 giugno 1999; Atteso che, ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 7, della piu' volte citata legge n. 157, il rimborso deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 luglio 1999 senza il vincolo di garanzie bancarie o fidejussorie; Delibera: Art. 1. Il piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 13 e 27 giugno 1999 e' determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente delibera. Art. 2. E' disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all'art. 1 della presente delibera a favore di tutti i movimenti e partiti politici ivi indicati. All'erogazione dei rimborsi si procedera', salvo il disposto di cui all'art. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dal giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1999, secondo le modalita indicate, anche via fax, dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento d'identita' del dichiarante. Eventuali interessi maturati sul deposito bancario dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari. Art. 3. Le erogazioni di cui alla presente delibera sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile. Art. 4. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999. ----> Vedere Tabella a pag. 27 della G.U. <----