Art. 2.
                      Limiti massimi di residui
  1.  Sui  e  nei  prodotti  di  origine   vegetale,   compresi   gli
ortofrutticoli,  sui  e  nei  cereali  e  su  e  negli altri prodotti
vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze  attive
dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1.
  2.  Sui  e  nei  prodotti  di origine animale sono ammessi i limiti
massimi di residui di sostanze attive dei  prodotti  fitosanitari  di
cui all'allegato 2.
  3. Nel caso di prodotti essiccati di origine vegetale, compresi gli
ortofrutticoli,   per  i  quali  non  siano  fissati  limiti  massimi
specifici, sono applicabili i limiti massimi  previsti  nell'allegato
1,  tenendo  conto  della  concentrazione  dei  residui in seguito al
processo di essiccazione.