Art. 2. Limiti massimi di residui 1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1. 2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2. 3. Nel caso di prodotti essiccati di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, per i quali non siano fissati limiti massimi specifici, sono applicabili i limiti massimi previsti nell'allegato 1, tenendo conto della concentrazione dei residui in seguito al processo di essiccazione.