Art. 3.
                       Intervalli di sicurezza
  1. Sono approvati, tenuto conto delle revoche e delle modifiche  di
impiego  di cui all'art. 5, gli intervalli di sicurezza relativi alle
sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato  3  del
presente  decreto,  il  quale  integra  e  modifica  l'allegato 5 del
decreto del Ministro della sanita' 22 gennaio 1998,  come  modificato
ed integrato dal decreto del Ministro della sanita' 18 giugno 1999.