Art. 3. Intervalli di sicurezza 1. Sono approvati, tenuto conto delle revoche e delle modifiche di impiego di cui all'art. 5, gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del decreto del Ministro della sanita' 22 gennaio 1998, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro della sanita' 18 giugno 1999.