Art. 4. Revoche e modifiche di impieghi e prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati 1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acefate, benomil, carbendazim, cipermetrina, clorpirifos, clorpirifos metile, deltametrina, maneb, mancozeb, metamidofos, metiram, permetrina, procimidone, propineb, tiofanato metile, zineb, sono approvate le revoche dell'impiego per le combinazioni sostanza attiva/coltura di cui all'allegato 4. 2. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acefate, cipermetrina, clorotalonil, metamidofos, sono approvate le modifiche dell'impiego per le combinazioni sostanza attiva/coltura di cui all'allegato 5. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari, cosi' come individuati al comma 1 ed al comma 2, che devono essere etichettati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4 e 5 del presente decreto. 4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari le cui etichette contengono le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate nell'allegato 4 e allegato 5 sono tenuti: a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformita' alle disposizioni del presente decreto; b) a trasmettere al Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 4, pena la revoca dell'autorizzazione; c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere entro il 1 novembre 1999 alla rietichettatura od a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione; d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate nell'allegato 4 e nell'allegato 5.