Art. 4.
           Revoche e modifiche di impieghi e prescrizioni
             per l'adeguamento dei prodotti autorizzati
  1.  A  conclusione  del  riesame  degli   impieghi   dei   prodotti
fitosanitari   contenenti   le   sostanze  attive  acefate,  benomil,
carbendazim,   cipermetrina,   clorpirifos,    clorpirifos    metile,
deltametrina,  maneb,  mancozeb,  metamidofos,  metiram,  permetrina,
procimidone, propineb, tiofanato metile,  zineb,  sono  approvate  le
revoche  dell'impiego  per le combinazioni sostanza attiva/coltura di
cui all'allegato 4.
  2.  A  conclusione  del  riesame  degli   impieghi   dei   prodotti
fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive acefate, cipermetrina,
clorotalonil, metamidofos, sono approvate le  modifiche  dell'impiego
per le combinazioni sostanza attiva/coltura di cui all'allegato 5.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono  consentiti  l'immissione  in commercio e l'impiego dei prodotti
fitosanitari, cosi' come individuati al comma 1 ed al  comma  2,  che
devono  essere  etichettati  conformemente  alle  disposizioni di cui
all'allegato 4 e 5 del presente decreto.
  4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari le cui
etichette  contengono   le   combinazioni   sostanza   attiva/coltura
riportate nell'allegato 4 e allegato 5 sono tenuti:
   a)  ad  immettere  in commercio detti prodotti in conformita' alle
disposizioni del presente decreto;
   b) a trasmettere al Ministero della sanita', entro  trenta  giorni
dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, le etichette
adeguate alle  disposizioni  di  cui  al  comma  4,  pena  la  revoca
dell'autorizzazione;
   c)  per  i  prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese
produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a  provvedere  entro
il  1  novembre  1999  alla  rietichettatura od a fornire ai titolari
degli esercizi  stessi  un  fac-simile  di  etichetta  conforme  alle
disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente
dei prodotti in questione;
   d)  ad  adottare  ogni iniziativa idonea ad informare direttamente
gli utilizzatori dei prodotti  contenenti  le  combinazioni  sostanza
attiva/coltura riportate nell'allegato 4 e nell'allegato 5.