Art. 5.
                Disposizioni che permangono in vigore
  1. Rimangono in vigore  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Ministro  della  sanita' 22 gennaio 1998, come modificato dal decreto
del Ministro della sanita' 7 giugno 1999, e dal decreto del  Ministro
della sanita' 18 giugno 1999.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dal 1 agosto 1999.
Roma, 16 luglio 1999
                                  Il Ministro: BINDI