Art. 5. Disposizioni che permangono in vigore 1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 22 gennaio 1998, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' 7 giugno 1999, e dal decreto del Ministro della sanita' 18 giugno 1999. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal 1 agosto 1999. Roma, 16 luglio 1999 Il Ministro: BINDI