Art. 5. L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara' riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%. Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verra' attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela. L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i "pagamenti da regolare".