Articolo 14
              (Acque destinate alla vita dei molluschi)

   1. Le regioni designano, nell'ambito delle acque marine costiere e
salmastre,  che  sono  sede  di  banchi  e  popolazioni  naturali  di
molluschi  bivalvi  e  gasteropodi,  quelle  richiedenti protezione e
miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per
contribuire  alla  buona qualita' dei prodotti della molluschicoltura
direttamente commestibili per l'uomo.

   2.  Le  regioni  possono  procedere  a designazioni complementari,
oppure alla revisione delle designazioni gia' effettuate, in funzione
dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.

   3.  Qualora  sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela  della  qualita'  delle  acque,  il  Presidente  della  Giunta
regionale,  il  Presidente  della provincia e il Sindaco, nell'ambito
delle  rispettive  competenze,  adottano  provvedimenti  specifici  e
motivati,  integrativi  o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi
delle acque.