Articolo 3
                            (Competenze)

   1.  Le  competenze nelle materie disciplinate dal presente decreto
sono stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dagli
altri provvedimenti statali e regionali adottati ai sensi della legge
15 marzo 1997, n. 59.

   2.  Lo  Stato,  le regioni, le province, i comuni, le autorita' di
bacino,  l'Agenzia nazionale e le Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente  assicurano l'esercizio delle competenze gia' spettanti
alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59, fino
all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

   3.  In relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni
e  agli  enti  locali, in caso di accertata inattivita'' che comporti
inadempimento  agli  obblighi  derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea  o pericolo di grave pregiudizio alla salute e all'ambiente o
inottemperanza  agli  obblighi  di  informazione,  il  Presidente del
consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita
i  poteri  sostitutivi  in  conformita'  all'articolo  5  del decreto
legislativo  del  31  marzo  1998, n. 112, fermi restando i poteri di
ordinanza  previsti  dall'ordinamento  in caso di urgente necessita',
nonche' quanto disposto dall'articolo 53.

   4. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione del presente
decreto  sono  stabilite negli allegati al decreto stesso e con uno o
piu'  regolamenti  adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  previa  intesa  con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome  di  Trento  e di Bolzano; attraverso i medesimi regolamenti
possono  altresi'  essere modificati gli allegati al presente decreto
per   adeguarli  a  sopravvenute  esigenze  o  a  nuove  acquisizioni
scientifiche o tecnologiche.

   5.  Ai  sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
con  decreto  dei  Ministri  competenti per materia, si provvede alla
modifica  degli allegati al presente decreto per dare attuazione alle
direttive  che  saranno  emanate dall'Unione europea, per le parti in
cui  queste  modifichino  modalita'  esecutive  e  caratteristiche di
ordine  tecnico  delle  direttive  dell'Unione  europea  recepite dal
presente decreto.

   6.  I  consorzi  di  bonifica  e  di irrigazione, anche attraverso
appositi accordi di programma con le competenti autorita', concorrono
alla   realizzazione  di  azioni  di  salvaguardia  ambientale  e  di
risanamento  delle  acque,  anche  al  fine  della loro utilizzazione
irrigua,   della   rinaturalizzazione   dei  corsi  d'acqua  e  della
fitodepurazione.

   7.   Le  regioni  assicurano  la  piu'  ampia  divulgazione  delle
informazioni  sullo  stato  di  qualita'  delle  acque  e trasmettono
all'Agenzia   nazionale   per  la  protezione  dell'ambiente  i  dati
conoscitivi  e  le  informazioni relative all'attuazione del presente
decreto,  nonche'  quelli  prescritti  dalla  disciplina comunitaria,
secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro dell'ambiente,
di  concerto  con  i  Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome   di  Trento  e  di  Bolzano.  L'Agenzia  nazionale  per  la
protezione dell'ambiente elabora a livello nazionale, nell'ambito del
Sistema  informativo nazionale ambientale, le informazioni ricevute e
le  trasmette  ai  Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente
anche  per  l'invio  alla  Commissione europea. Con lo stesso decreto
sono  individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute
a  trasmettere al Ministero dell'ambiente i provvedimenti adottati ai
fini  delle  comunicazioni  all'Unione  europea  o  in  ragione degli
obblighi internazionali assunti.

   8. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

   9.  Le  regioni  favoriscono  l'attiva  partecipazione di tutte le
parti  interessate all'attuazione del presente decreto in particolare
in  sede  di  elaborazione,  revisione  e  aggiornamento dei piani di
tutela.
 
          Note all'articolo 3:

             -  Il  titolo  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, e'
          riportato nelle note alle premesse.

             -   Il   testo   dell'articolo   5  del  citato  decreto
          legislativo   31   marzo   1998,  n.  112,  pubblicato  nel
          supplemento   ordinario   alla   Gazzetta  Ufficiale  serie
          generale n. 92 del 21 aprile 1998, e' il seguente:

             "Art.  5 - Poteri sostitutivi. - 1. Con riferimento alle
          funzioni  e  ai compiti, spettanti alle regioni e agli enti
          locali,  in  caso  di  accertata  inattivita'  che comporti
          inadempimento  agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          alla  Unione  europea  o pericolo di grave pregiudizio agli
          interessi   nazionali,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente per materia,
          assegna   all'ente  inadempiente  un  congruo  termine  per
          provvedere.

             2.  Decorso  inutilmente  tale termine, il Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  soggetto  inadempiente,  nomina  un
          commissario che provvede in via sostitutiva.

             3.  In  casi  di  assoluta  urgenza,  non  si applica la
          procedura  di  cui  al  comma 1 e il Consiglio dei Ministri
          puo'  adottare  il  provvedimento  di  cui  al  comma 2, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
          concerto  con  il  Ministro competente. Il provvedimento in
          tal   modo   adottato   ha   immediata   esecuzione  ed  e'
          immediatamente  comunicato  rispettivamente alla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di seguito
          denominata  "Conferenza  Stato-regioni"  e  alla Conferenza
          Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti
          delle   comunita'  montane,  che  ne  possono  chiedere  il
          riesame,   nei   termini   e   con   gli  effetti  previsti
          dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

             4.  Restano  ferme  le disposizioni in materia di poteri
          sostitutivi previste dalla legislazione vigente".

             -  Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di governo
          e  ordinamento della presidenza del consiglio dei Ministri"
          pubblicata  sul  supplemento ordinario n. 214 alla Gazzetta
          Ufficiale,  serie  generale,  del  12 settembre 1988, e' il
          seguente:

             "3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

             -  Il  testo dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n.
          183  pubblicata  sul  supplemento  ordinario  n.  109  alla
          Gazzetta  Ufficiale, serie generale, del 13 maggio 1987, e'
          il seguente:

             "Art.  20  - (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei
          Ministri  interessati  sara' data attuazione alle direttive
          che  saranno  emanate dalla Comunita' economica europea per
          le   parti   in   cui  modifichino  modalita'  esecutive  e
          caratteristiche  di ordine tecnico di altre direttive della
          Comunita'  economica europea gia' recepite nell'ordinamento
          nazionale.

             2.  I Ministri interessati danno immediata comunicazione
          dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro
          per   il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  al
          Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".