Articolo 55
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
                               n. 236)

   1.  Il  comma 3 dell'articolo 21, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e' sostituito dal seguente:

   "3.  L'inosservanza  delle  disposizioni relative alle attivita' e
destinazioni  vietate  nelle  aree  di  salvaguardia  e  nei piani di
intervento   di  cui  all'articolo  18  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni."

   2.  Il  comma  4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
repubblica 24 maggio 1988, n.236, e' cosi' modificato:

   "4. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 15 sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire sei milioni.".