Art. 4. Compensi della commissione di esame 1. I compensi ai componenti e ai segretari della commissione di esame sono determinati con il provvedimento di nomina, adeguando la misura prevista dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 settembre 1994, citato nelle premesse. 2. Ai componenti della commissione estranei all'ISVAP, che si recano fuori dell'ordinaria residenza per partecipare ai lavori della commissione, e' corrisposto il trattamento di missione previsto per i dirigenti dell'Istituto. 3. Ai componenti del comitato di vigilanza spetta un compenso nella misura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, per i giorni di presenza nell'aula dove si svolge la prova scritta.