Art. 4.
                 Compensi della commissione di esame
  1. I  compensi ai  componenti e ai  segretari della  commissione di
esame sono determinati  con il provvedimento di  nomina, adeguando la
misura  prevista   dal  decreto  del  Ministro   dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 5 settembre 1994, citato nelle premesse.
  2.  Ai  componenti della  commissione  estranei  all'ISVAP, che  si
recano fuori dell'ordinaria residenza per partecipare ai lavori della
commissione, e' corrisposto il trattamento di missione previsto per i
dirigenti dell'Istituto.
  3. Ai componenti del comitato di vigilanza spetta un compenso nella
misura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995,  per i giorni di presenza nell'aula  dove si svolge la
prova scritta.