L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; Visti i decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivarnente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata e integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante l'istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 settembre 1992, n. 562, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1993, n. 33, con il quale sono state fissate le modalita' per l'iscrizione nel Ruolo nazionale periti assicurativi e per l'espletamento della relativa prova di idoneita'; Viste le leggi 5 gennaio 1996, n. 25, e 23 dicembre 1996, n. 649, recanti, fra l'altro, disposizioni relative al Ruolo nazionale periti assicurativi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 marzo 1990, modificato con decreto ministeriale 5 settembre 1994, cui fa rinvio l'art. 3, del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 562/1992, ai fini della disciplina dei compensi per i componenti e i segretari della commissione di esame relativa alla prova di idoneita' per i periti assicurativi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, relativo alla determinazione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza nei pubblici concorsi; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze gia' attribuite dalla legge 17 febbraio 1992, n. 166, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' la soppressione della Commissione nazionale e delle Commissioni provinciali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge medesima; Ritenuta la necessita' di modificare di conseguenza le disposizioni concernenti le modalita' per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi e per lo svolgimento della relativa prova d'idoneita'; Dispone: Art. 1. Modalita' per la presentazione della domanda di iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi 1. La domanda di iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e' presentata in cartalegale all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (v. schema esemplificativo allegato A). 2. Nella domanda di iscrizione sono indicati i seguenti dati: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) codice fiscale. 3. La documentazione da allegare alla domanda e' la seguente: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante: 1) cittadinanza; 2) residenza; 3) assenza di condanne penali; in caso di esistenza di condanne penali, di aver ottenuto sentenza di riabilitazione indicandone la data e l'Autorita' giudiziaria che l'ha disposta; 4) titolo di studio; 5) indirizzo della sede operativa; 6) tribunale presso il quale, ottenuta l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, potranno essere svolte funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante: 1) godimento dei diritti civili; 2) inesistenza di dichiarazione di fallimento; in caso di esistenza di dichiarazione di fallimento, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorita' giudiziaria che l'ha disposta; c) dichiarazione attestante che, ottenuta l'iscrizione nel Ruolo, non vi e' alcuna delle incompatibilita' previste dall'art. 5, comma 2, della legge n. 166/1992 e, in particolare, che non sussistera' rapporto di lavoro dipendente. In caso di esistenza di rapporto di lavoro dipendente copia autentica dell'atto di deroga per l'esercizio dell'attivita' di perito assicurativo ai fini dell'aggiornamento della qualita' professionale, rilasciato dal datore di lavoro con l'indicazione della qualifica rivestita e delle mansioni svolte nonche', nel caso di insegnanti, delle materie di insegnamento; d) attestazione in originale del versamento della tassa di concessione governativa di lire duecentocinquantamila prevista al n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Detto versamento e' effettuato all'Ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale "tassa per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166"; e) copia dell'attestato del superamento della prova di idoneita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), della legge n. 166/1992, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2, della legge n. 15/1968, e dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data del conseguimento dell'idoneita' e la relativa sessione di esame. 4. Il richiedente, che dichiara nella domanda di iscrizione nel Ruolo di essere esonerato dalla prova di idoneita' trovandosi in possesso di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, essendo iscritto nel relativo albo professionale da almeno tre anni ed avendo altresi esercitato per tre anni l'attivita' nel settore specifico, trasmette, oltre ai documenti di cui al precedente comma 3, lettere a) , b) , c) e d), i seguenti altri documenti: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante il possesso del diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea di ingegneria, con l'indicazione della data del suo conseguimento e dell'Istituto o dell'Universita' presso il quale e' stato conseguito, nonche' l'iscrizione nei relativi albi professionali da almeno tre anni; b) dichiarazione, con firma autenticata, del rappresentante legale di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesti lo svolgimento per tre anni (non oltre il 31 dicembre 1995) dell'attivita' di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992, in qualita' di dipendente o di lavoratore autonomo con l'indicazione dell'ammontare dei compensi erogati all'interessato per ciascun anno di riferimento. L'autentica di firma indica la qualifica dello stesso rappresentante e il possesso dei poteri per il rilascio della dichiarazione; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, rilasciata dal richiedente l'iscrizione attestante l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quali compensi per l'esercizio dell'attivita' di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992. 5. Gli aventi titolo all'esonero dalla prova di idoneita', ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 166/1992, presentano unitamente alla domanda di iscrizione (v. schema esemplificativo allegato B), oltre ai documenti di cui al precedente comma 3, lettere a) , b) , c) , e d), i seguenti altri documenti: a) dichiarazione, con firma autenticata, del rappresentante legale di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, attestante lo svolgimento dell'attivita' di perito assicurativo di cui alla legge n. 166/1992, dal 28 giugno 1990 al 28 giugno 1995, con l'indicazione dell'ammontare dei compensi erogati all'interessato per ciascun anno di riferimento; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4, della legge n. 15/1968, e dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, rilasciata dal richiedente l'iscrizione attestante l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali in ciascun anno di riferimento dal 28 giugno 1990 al 28 giugno 1995, quale compenso per l'esercizio dell'attivita' di perito assicurativo ai sensi della legge n. 166/1992.