Art. 2.
        Modalita' per la presentazione della domanda ai sensi
     dell'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 166
  1. Coloro che non hanno titolo  di studio idoneo e sono in possesso
del  requisito  previsto  dall'art.  16,  comma  2,  della  legge  n.
166/1992, presentano, al fine  del riconoscimento di detto requisito,
domanda in carta legale diretta all'ISVAP - Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni private  e  di interesse  collettivo  - Via  del
Quirinale n. 21 - 00187 Roma (v. schema esemplificativo allegato C).
  2. Nella domanda sono indicati i seguenti dati:
    a) cognome e nome;
    b) luogo e data di nascita;
    c) codice fiscale;
    d) cittadinanza;
    e) residenza;
  f)  assenza di  condanne penali  (nel caso  di condanne  penali, di
avere  ottenuto  sentenza di  riabilitazione  indicandone  la data  e
l'Autorita' giudiziaria che l'ha disposta);
    g) godimento dei diritti civili;
  h) assenza di  sentenze di dichiarazione di fallimento  (in caso di
esistenza di  dichiarazione di fallimento, di  aver ottenuto sentenza
di riabilitazione  indicandone la data e  l'Autorita' giudiziaria che
l'ha disposta).
  3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
  a) dichiarazione, con firma  autenticata, del rappresentante legale
di almeno  un'impresa di assicurazione  o di altri enti  operanti nel
settore   specifico,    attestante   lo    svolgimento   continuativo
dell'attivita' di perito assicurativo di  cui alla legge n. 166/1992,
in qualita' di dipendente o di  lavoratore autonomo per il biennio 28
giugno 1993  - 28 giugno  1995, con l'indicazione  dell'ammontare dei
compensi erogati all'interessato in ciascun anno;
  b)  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di  notorieta',  ai  sensi
dell'art. 4, della  legge n. 15/1968, e dell'art. 2,  del decreto del
Presidente  della Repubblica  n. 403/1998,attestante  l'ammontare del
reddito percepito  e dichiarato  ai fini fiscali  in ciascun  anno di
riferimento quale  compenso per l'esercizio dell'attivita'  di perito
assicurativo, ai  sensi della  legge n. 166/1992,  per il  biennio 28
giugno 1993 - 28 giugno 1995.