Art. 2. Modalita' per la presentazione della domanda ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 166 1. Coloro che non hanno titolo di studio idoneo e sono in possesso del requisito previsto dall'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992, presentano, al fine del riconoscimento di detto requisito, domanda in carta legale diretta all'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (v. schema esemplificativo allegato C). 2. Nella domanda sono indicati i seguenti dati: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) codice fiscale; d) cittadinanza; e) residenza; f) assenza di condanne penali (nel caso di condanne penali, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione indicandone la data e l'Autorita' giudiziaria che l'ha disposta); g) godimento dei diritti civili; h) assenza di sentenze di dichiarazione di fallimento (in caso di esistenza di dichiarazione di fallimento, di aver ottenuto sentenza di riabilitazione indicandone la data e l'Autorita' giudiziaria che l'ha disposta). 3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: a) dichiarazione, con firma autenticata, del rappresentante legale di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, attestante lo svolgimento continuativo dell'attivita' di perito assicurativo di cui alla legge n. 166/1992, in qualita' di dipendente o di lavoratore autonomo per il biennio 28 giugno 1993 - 28 giugno 1995, con l'indicazione dell'ammontare dei compensi erogati all'interessato in ciascun anno; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 4, della legge n. 15/1968, e dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,attestante l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali in ciascun anno di riferimento quale compenso per l'esercizio dell'attivita' di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992, per il biennio 28 giugno 1993 - 28 giugno 1995.