Art. 5.
                 Compensi della commissione di esame
  1. I  compensi ai  componenti e ai  segretari della  commissione di
esame sono determinati  con il provvedimento di  nomina, adeguando la
misura prevista daldecreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 16 marzo 1990, modificato con decreto ministeriale
5 settembre 1994, citato nelle premesse,  cui fa rinvio l'art. 3, del
decreto ministeriale n. 562/1992.
  2.  Ai  componenti della  commissione  estranei  all'ISVAP, che  si
recano fuori dell'ordinaria residenza per partecipare ai lavori della
commissione e' corrisposto il trattamento  di missione previsto per i
dirigenti dell'Istituto.
  3. Ai componenti del comitato  di vigilanza spetta uncompenso nella
misura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995,  per i giorni di presenza nell'aula  dove si svolge la
prova scritta.