Art. 5. Compensi della commissione di esame 1. I compensi ai componenti e ai segretari della commissione di esame sono determinati con il provvedimento di nomina, adeguando la misura prevista daldecreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 marzo 1990, modificato con decreto ministeriale 5 settembre 1994, citato nelle premesse, cui fa rinvio l'art. 3, del decreto ministeriale n. 562/1992. 2. Ai componenti della commissione estranei all'ISVAP, che si recano fuori dell'ordinaria residenza per partecipare ai lavori della commissione e' corrisposto il trattamento di missione previsto per i dirigenti dell'Istituto. 3. Ai componenti del comitato di vigilanza spetta uncompenso nella misura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, per i giorni di presenza nell'aula dove si svolge la prova scritta.