Art. 7.
           Modalita' e requisiti per la presentazione della
            domanda di ammissione alla prova di idoneita'
  1. La  domanda di  ammissione alla prova  di idoneita',  redatta in
carta legale, deve pervenire all'ISVAP entro il termine perentorio di
quarantacinque  giorni che  decorre  dal giorno  successivo a  quello
della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del provvedimento che indice la sessione d'esame.
  2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se
consegnata  a mano  oppure se  spedita  a mezzo  di raccomandata  con
avviso  di ricevimento  entro  il termine  indicato.  Per le  domande
consegnate a mano fa fede  il timbro a data dell'ufficio accettazione
corrispondenza dell'ISVAP, mentre  per le domande spedite  a mezzo di
raccomandata  fanno fede  il timbro  e la  data dell'ufficio  postale
accettante.
  3. Per l'ammissione  all'esame e' richiesto il  possesso, alla data
di  scadenza del  termine  per la  presentazione  della domanda,  dei
requisiti di  cui all'art.  5, comma 1,  lettere a) ,  b) e  c) della
legge n.  166/1992, l'inesistenza di dichiarazione  di fallimento, il
possesso di titolo di studio non  inferiore a diploma di scuola media
secondaria  superiore  di  secondo  grado ovvero,  in  mancanza,  del
requisito  di  cui  all'art.  16,  comma 2,  della  stessa  legge  n.
166/1992, accertato con provvedimento ministeriale o dell'ISVAP.
  4. Nella domanda di ammissione all'esame sono dichiarati:
    a) cognome e nome;
    b) luogo e data di nascita;
    c) codice fiscale;
  d) domicilio e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
  e) titolo  di studio  posseduto, ovvero, in  mancanza di  titolo di
studio   idoneo,   il   provvedimento   ministeriale   o   dell'ISVAP
(indicandone il numero di protocollo e la data) con il quale e' stato
accertato  il possesso  del requisito  di cui  all'art. 16,  comma 2,
della legge n. 166/1992;
    f) il possesso dei seguenti requisiti:
  1) essere cittadino  italiano o cittadino di  uno degliStati membri
della Unione  europea ovvero stranieroresidente nel  territorio della
Repubblica  italiana,  a  condizione   che  analogo  trattamento  sia
riservato nei Paesi  di origine ai cittadini italiani,  salvo il caso
degli apolidi;
    2) godere dei diritti civili;
  3)  non avere  riportato condanna  per delitto  contro la  pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione  della giustizia, contro la
fede pubblica, control'economia pubblica, l'industria e il commercio,
contro il  patrimonio, o per altro  delitto non colposo per  il quale
sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due
anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento
dei  contributi  previdenzialie   assistenziali  obbligatori,  ovvero
condanna   comportante    l'applicazione   della    pena   accessoria
dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni,
salvo chesia intervenuta la riabilitazione,  indicando in tal caso la
data della sentenza e l'Autorita' giudiziaria che l'ha disposta;
  4) non essere  stato dichiarato fallito, salvo  che sia intervenuta
la riabilitazione,  indicando in  tal caso la  data della  sentenza e
l'Autorita' giudiziaria che l'ha disposta.
  5. Le domande  non compilate con tutte le indicazioni  di cui sopra
non sono prese in considerazione.