Art. 7. Modalita' e requisiti per la presentazione della domanda di ammissione alla prova di idoneita' 1. La domanda di ammissione alla prova di idoneita', redatta in carta legale, deve pervenire all'ISVAP entro il termine perentorio di quarantacinque giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del provvedimento che indice la sessione d'esame. 2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se consegnata a mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. Per le domande consegnate a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione corrispondenza dell'ISVAP, mentre per le domande spedite a mezzo di raccomandata fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. 3. Per l'ammissione all'esame e' richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) , b) e c) della legge n. 166/1992, l'inesistenza di dichiarazione di fallimento, il possesso di titolo di studio non inferiore a diploma di scuola media secondaria superiore di secondo grado ovvero, in mancanza, del requisito di cui all'art. 16, comma 2, della stessa legge n. 166/1992, accertato con provvedimento ministeriale o dell'ISVAP. 4. Nella domanda di ammissione all'esame sono dichiarati: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) codice fiscale; d) domicilio e numero telefonico per eventuali comunicazioni; e) titolo di studio posseduto, ovvero, in mancanza di titolo di studio idoneo, il provvedimento ministeriale o dell'ISVAP (indicandone il numero di protocollo e la data) con il quale e' stato accertato il possesso del requisito di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992; f) il possesso dei seguenti requisiti: 1) essere cittadino italiano o cittadino di uno degliStati membri della Unione europea ovvero stranieroresidente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi; 2) godere dei diritti civili; 3) non avere riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, control'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenzialie assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni, salvo chesia intervenuta la riabilitazione, indicando in tal caso la data della sentenza e l'Autorita' giudiziaria che l'ha disposta; 4) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, indicando in tal caso la data della sentenza e l'Autorita' giudiziaria che l'ha disposta. 5. Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui sopra non sono prese in considerazione.