IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e della competitivita' del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con IL DIRETTORE dell'unita' di gestione della navigazione marittima ed interna del Ministero dei trasporti e della navigazione Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unita' da diporto; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'art. 49 e l'allegato A; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE; Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, si puo' provvedere ad una autorizzazione provvisoria degli organismi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436; Ritenuto comunque necessario che gli operatori economici del settore possano disporre di una struttura di certificazione nazionale dei propri prodotti; Vista la istanza avanzata dal Consorzio DNV - Modulo Uno con sede in Agrate Brianza (Milano), via Paracelso, 20 e laboratori in Torino, via Cuorgne', 21; Rilevato che il Consorzio DNV - Modulo Uno possiede i requisiti elencati nell'allegato X al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436; Visto l'esito favorevole della visita ispettiva condotta presso il richiedente; Decretano: Art. 1. 1. Il Consorzio DNV - Modulo Uno e' autorizzato, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, ad espletare per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 94/25/CE ed a richiesta dei produttori o importatori le procedure di attestazione di conformita' di cui all'art. 6 del decreto stesso e precisamente: a) l'esecuzione di prove, calcoli equivalenti o controlli per l'accertamento; della stabilita' conformemente al punto 3.2 dell'allegato II; delle caratteristiche di galleggiabilita' conformemente al punto 3.3 dello stesso allegato II; b) il rilascio di attestato di esame CE del tipo; c) la valutazione e l'approvazione del sistema di qualita' del produttore per la linea di prodotti richiesta dal fabbricante; d) la verifica della conformita' ai requisiti della direttiva: per ogni singola unita' di prodotto, oppure con metodi statistici; e) la verifica della conformita' ai requisiti della direttiva per unico prodotto; f) la valutazione e l'approvazione del sistema di qualita' totale del produttore.