Art. 4.
  L'Osservatorio  per   la  valutazione  del   sistema  universitario
svolgera' attivita' di monitoraggio sulle fasi di realizzazione degli
interventi previsti nel presente decreto.
  Al termine del secondo, quarto e sesto anno accademico di attivita'
delle iniziative previste nel presente decreto, l'Osservatorio per la
valutazione del  sistema universitario provvedera' ad  effettuare una
valutazione dei  risultati conseguiti, anche sulla  base dei rapporti
annuali del nucleo di  valutazione interna dell'Universita', previsto
dall'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.