Art. 2.
  1. Le universita' statali  provvedono all'ammissione degli studenti
con procedura  concorsuale effettuata  mediante una prova  scritta di
accesso svolta lo stesso giorno in tutte le sedi e consistente in una
serie di quesiti, definiti dal Ministero, a cui rispondere scegliendo
la risposta esatta tra le cinque indicate.