Art. 3. 1. Una apposita commissione, presso ciascuna sede, provvede alla valutazione della prova secondo i seguenti criteri: voto riportato agli esami di maturita': 0,4 punti per ogni punto di voto a partire da 36 incluso. La formula va adattata al nuovo sistema di punteggio previsto per gli esami di maturita' a decorrere dall'anno scolastico 1998/99 e fissato in 60/100. Voto della prova: 1 punto per ogni risposta esatta; 0 punti per schede irregolari, domande senza risposta, risposte sbagliate. Distinzione degli ex aequo: si provvede alla estrazione in ciascuna sede di esame, di una lettera dell'alfabeto che stabilisca l'inizio della sequenza alfabetica per individuare, tra i candidati a parita' di punteggio, la precedenza nella graduatoria.