Art. 3.
  1. Una  apposita commissione,  presso ciascuna sede,  provvede alla
valutazione della prova secondo i seguenti criteri:
  voto riportato agli esami di maturita': 0,4 punti per ogni punto di
voto a partire da 36 incluso.
  La formula va  adattata al nuovo sistema di  punteggio previsto per
gli esami  di maturita'  a decorrere  dall'anno scolastico  1998/99 e
fissato in 60/100.
   Voto della prova:
    1 punto per ogni risposta esatta;
  0  punti per  schede irregolari,  domande senza  risposta, risposte
sbagliate.
  Distinzione degli ex aequo: si provvede alla estrazione in ciascuna
sede di esame,  di una lettera dell'alfabeto  che stabilisca l'inizio
della sequenza alfabetica per individuare,  tra i candidati a parita'
di punteggio, la precedenza nella graduatoria.