Art. 5. 1. Al fine della predisposizione del bandi di concorso, la determinazione dei posti assegnati alle singole sedi universitarie ha effetto immediato. 2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 2 e seguenti decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 8 giugno 1999, citato in premessa. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 1999 p. Il Ministro: Guerzoni Allegato ----> Vedere allegato a Pag. 48 della G.U. <----