Art. 5.
  1.  Al  fine  della  predisposizione  del  bandi  di  concorso,  la
determinazione dei posti assegnati alle singole sedi universitarie ha
effetto immediato.
  2.  L'efficacia delle  disposizioni di  cui all'art.  2 e  seguenti
decorre dalla  data di entrata  in vigore del decreto  ministeriale 8
giugno 1999, citato in premessa.
  Il presente  decreto e'  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 luglio 1999
                                             p. Il Ministro: Guerzoni
 
                                                             Allegato
 
----> Vedere allegato a Pag. 48 della G.U. <----