IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Visto il capitolo VI, numeri 1, 2 e 3 dell'allegato B al regolamento sopra citato; Ritenuta la necessita' di apportare modifiche alle norme sopraindicate; Visto l'art. 97 del regolamento sopra citato; Visto l'art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Visti i capitoli I, II, III e IV dell'allegato B al regolamento sopra citato; Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato; Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili; Decreta: Art. 1. Modifiche alla prima categoria, gruppo C dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. La prima categoria, gruppo C dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. e' cosi' modificata: 1) cartocci a proietto per artiglieria, muniti di proietto carico, provvisti di spoletta, ma senza cannello, col foro a chiocciola, chiuso con tappetto a vite, oppure con cannello protetto con paracapsule ed imballaggio esterno; 2) cartocci con bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro che da salve, senza proietto ma carichi, purche' chiusi con feltri o dischi solidi di cartone o materiali equivalenti; 3) cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al 18% almeno di acqua; 4) proietti carichi, purche' chiusi perfettamente sia mediante la loro spoletta senza innesco e con tappetto falso innesco, sia privi di spoletta e con tappo falso innesco; 5) bombe a mano cariche; 6) bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini, cariche ma senza innesco; 7) proietti a caricamento speciale.