IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo  unico
delle leggi di pubblica  sicurezza  approvato  con  regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635; 
  Visto  il  capitolo  VI,  numeri  1,  2  e  3  dell'allegato  B  al
regolamento sopra citato; 
  Ritenuta  la  necessita'  di   apportare   modifiche   alle   norme
sopraindicate; 
  Visto l'art. 97 del regolamento sopra citato; 
  Visto l'art. 47 del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
  Visti i capitoli I, II, III e IV  dell'allegato  B  al  regolamento
sopra citato; 
  Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato; 
  Sentita la commissione consultiva centrale per il  controllo  delle
armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive  ed
infiammabili; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
  Modifiche  alla  prima  categoria,  gruppo  C  dell'allegato  A  al
regolamento T.U.L.P.S. 
 
  La  prima  categoria,  gruppo  C  dell'allegato  A  al  regolamento
T.U.L.P.S. e' cosi' modificata: 
  1) cartocci a proietto per artiglieria, muniti di proietto  carico,
provvisti di spoletta, ma senza  cannello,  col  foro  a  chiocciola,
chiuso  con  tappetto  a  vite,  oppure  con  cannello  protetto  con
paracapsule ed imballaggio esterno; 
  2) cartocci con bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro  che
da salve, senza proietto ma carichi,  purche'  chiusi  con  feltri  o
dischi solidi di cartone o materiali equivalenti; 
  3) cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al
18% almeno di acqua; 
  4) proietti carichi, purche' chiusi perfettamente sia  mediante  la
loro spoletta senza innesco e con tappetto falso innesco,  sia  privi
di spoletta e con tappo falso innesco; 
   5) bombe a mano cariche; 
  6) bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini, cariche ma senza
innesco; 
   7) proietti a caricamento speciale.