Art. 6. Norme transitorie e finali Per non oltre tre anni dall'emanazione del presente decreto e' ammesso che siano venduti sfusi i manufatti gia' riconosciuti e classificati. Per non oltre tre anni dall'emanazione del presente decreto la determinazione della massa dei prodotti attivi per i manufatti pirotecnici gia' riconosciuti e classificati, ma privi di tale indicazione, si determinera' moltiplicando per 0,8 il peso lordo (imballaggio escluso) dei manufatti di quarta categoria, e per 0,5 (imballaggio escluso) il peso lordo dei manufatti della quinta categoria gruppo C. Roma, 21 luglio 1999 Il Ministro: Russo Jervolino