Art. 6. 
                     Norme transitorie e finali 
 
  Per non oltre tre anni  dall'emanazione  del  presente  decreto  e'
ammesso che siano venduti  sfusi  i  manufatti  gia'  riconosciuti  e
classificati. 
  Per non oltre tre anni  dall'emanazione  del  presente  decreto  la
determinazione della  massa  dei  prodotti  attivi  per  i  manufatti
pirotecnici gia'  riconosciuti  e  classificati,  ma  privi  di  tale
indicazione, si determinera' moltiplicando  per  0,8  il  peso  lordo
(imballaggio escluso) dei manufatti di quarta categoria,  e  per  0,5
(imballaggio escluso)  il  peso  lordo  dei  manufatti  della  quinta
categoria gruppo C. 
 
    Roma, 21 luglio 1999 
 
                                         Il Ministro: Russo Jervolino