Art. 1. 
                             Generalita' 
 
  1.1. Negli esercizi di  minuta  vendita  di  esplosivi  si  possono
tenere e vendere: 
   polveri della prima categoria; 
  cartucce per armi comuni della quinta categoria gruppo A; 
  manufatti della quarta categoria e quinta categoria gruppo C. 
  Non possono tenersi ne' vendersi: 
  prodotti esplodenti comunque destinati all'impiego bellico; 
  manufatti  che  possono  esplodere  per   semplice   urto   o   per
decomposizione spontanea. 
  1.2. La vendita delle polveri  deve  essere  fatta  per  recipienti
interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1  kg  netto.
E' vietato tenere nell'esercizio  e  vendere  recipienti  di  polvere
aperti. 
  I manufatti  esplodenti  della  quarta  categoria  e  della  quinta
categoria gruppo C devono essere approvvigionati nei loro  imballaggi
di  fabbrica  sigillati.  Possono  essere  commercializzati  solo  se
racchiusi nelle proprie confezioni  originali  sigillate,  singole  o
multiple in ragione delle dimensioni del manufatto. 
  1.3. Le indicazioni sulla massa fornite al  successivo  art.  3  si
riferiscono al quantitativo netto dei prodotti attivi (sono  prodotti
attivi quelli esplodenti, incendivi, coloranti  ed  illuminanti);  il
quantitativo netto  di  prodotti  attivi  deve  essere  indicato  sul
singolo manufatto  e/o  sulla  confezione  in  conformita'  a  quanto
riportato nel relativo decreto di riconoscimento. 
  La massa degli involucri e di quant'altro formi  la  struttura  dei
manufatti, ancorche'  costituita  da  materiale  combustibile,  quale
carta, legno, polimeri, ecc., e' esclusa dal computo della massa  dei
prodotti attivi. 
  1.4. Negli esercizi di minuta vendita si possono tenere  e  vendere
fino a kg  200  di  prodotti  esplodenti.  Oltre  tale  limite  trova
applicazione il cap. IV del presente allegato. 
  1.5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per  gli  esercizi
di minuta vendita il prefetto acquisira' il parere della  commissione
tecnica provinciale.