Art. 1. Generalita' 1.1. Negli esercizi di minuta vendita di esplosivi si possono tenere e vendere: polveri della prima categoria; cartucce per armi comuni della quinta categoria gruppo A; manufatti della quarta categoria e quinta categoria gruppo C. Non possono tenersi ne' vendersi: prodotti esplodenti comunque destinati all'impiego bellico; manufatti che possono esplodere per semplice urto o per decomposizione spontanea. 1.2. La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto. E' vietato tenere nell'esercizio e vendere recipienti di polvere aperti. I manufatti esplodenti della quarta categoria e della quinta categoria gruppo C devono essere approvvigionati nei loro imballaggi di fabbrica sigillati. Possono essere commercializzati solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto. 1.3. Le indicazioni sulla massa fornite al successivo art. 3 si riferiscono al quantitativo netto dei prodotti attivi (sono prodotti attivi quelli esplodenti, incendivi, coloranti ed illuminanti); il quantitativo netto di prodotti attivi deve essere indicato sul singolo manufatto e/o sulla confezione in conformita' a quanto riportato nel relativo decreto di riconoscimento. La massa degli involucri e di quant'altro formi la struttura dei manufatti, ancorche' costituita da materiale combustibile, quale carta, legno, polimeri, ecc., e' esclusa dal computo della massa dei prodotti attivi. 1.4. Negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere fino a kg 200 di prodotti esplodenti. Oltre tale limite trova applicazione il cap. IV del presente allegato. 1.5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di minuta vendita il prefetto acquisira' il parere della commissione tecnica provinciale.