Art. 2. 
                       Prescrizioni sui locali 
 
  2.1. I locali degli esercizi di minuta vendita  non  devono  essere
interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a
locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o
infiammabili; non devono  inoltre  avere  comunicazione  diretta  con
abitazioni e con ambienti che non abbiano attinenza  con  l'attivita'
dell'esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio. 
  Non devono essere ubicati in  edifici  nei  quali  vi  siano  anche
asili, scuole, case di cura, comunita'  religiose,  alberghi,  grandi
magazzini, luoghi di culto, di pubblico spettacolo e simili. 
  Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute ne' poste
in  vendita  materie  infiammabili,  come  tali   individuate   dalla
circolare M.I. n. 2452/4179 del 3 maggio 1979. 
  Deroghe a tali divieti  possono  essere  consentite  previo  parere
favorevole  della  commissione  tecnica   provinciale,   che   potra'
prescrivere le cautele ritenute opportune nei  singoli  casi  per  la
tutela dell'incolumita' pubblica. 
  Negli ambienti in  cui  e'  ammesso  il  pubblico  potranno  essere
tenuti, come mostra, esemplari di manufatti della quarta categoria  e
della quinta categoria gruppo C inerti (privi di prodotti attivi). Le
operazioni di  inertizzazione  devono  essere  compiute  da  soggetto
legittimato alla fabbricazione di detti manufatti. 
  2.2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti sara' fissato  in
accordo con gli articoli 1 e 3 e in  funzione  dei  limiti  derivanti
dalle  dimensioni  del  locale  (o  dei  locali),  come  di   seguito
specificato. 
  Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve  avere  una
altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore a mq 6 e
una cubatura non inferiore a mc 18;  inoltre  la  cubatura  non  deve
essere inferiore a mc l per ogni  chilogrammo  netto  di  polveri  di
prima categoria, a mc 1 per ogni chilogrammo netto  di  manufatti  di
quarta categoria e di quinta categoria gruppo C e a mc 1 per ogni 3,5
kg netti  di  polvere  sotto  forma  di  cartucce,  in  accordo  alle
equivalenze indicate all'art. 3, lettera b). 
  Le polveri di prima categoria e le  cartucce  di  quinta  categoria
gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche
se contiguo a  quello  (o  a  quelli)  nel  quale  sono  custoditi  i
manufatti di quarta categoria e di quinta categoria gruppo C.  Questi
ultimi possono essere conservati  insieme;  nel  medesimo  locale  (o
locali) possono altresi' tenersi manufatti  non  classificati  tra  i
prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile  1973.
E' comunque vietato l'accesso al pubblico nel locale (o  nei  locali)
ove vengono custoditi i manufatti di quarta  categoria  e  di  quinta
categoria gruppo C. 
  I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici
o di legno ignifugato, di adeguata  resistenza  meccanica,  alti  non
oltre m 2,10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati in  modo
da garantirne la stabilita'; gli  scaffali  metallici  devono  essere
collegati a dispersori di terra. 
  I  prodotti  esplodenti  possono  altresi'  essere  conservati   su
pallets; tra pallets e scaffali deve  restare  una  luce  libera  non
inferiore a m 1,20. In relazione alle dimensioni del  locale  (o  dei
locali) e' ammessa la presenza di un massimo di 5 pallets; oltre tale
limite i pallets devono essere realizzati con  materiale  ignifugo  o
reso tale. 
  Le munizioni per armi  corte  devono  essere  custodite  in  armadi
metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza. 
  Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico sono  consentiti  solo
gli scaffali, che devono essere collocati  in  modo  da  impedire  il
facile accesso da parte del pubblico stesso. 
  Negli esercizi isolati si  puo'  concedere  licenza  per  tenere  e
vendere prodotti esplodenti della prima, quarta e quinta categoria in
quantitativi elevabili fino al triplo di quanto  stabilito  nell'art.
3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati. 
  Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi  piu'  in
condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso
limitarsi la  detenzione  degli  esplosivi  e  il  caricamento  delle
cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita
nell'abitato. 
  2.3. I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in  cui  sono
tenuti prodotti esplodenti devono essere in mattoni pieni  da  almeno
due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente (REI
120), con pareti interne intonacate. Sono ammesse anche strutture non
murarie di resistenza equivalente. 
  I solai di copertura e di calpestio devono essere in cemento armato
con soletta di spessore non inferiore a cm 7 o realizzati  con  altra
struttura di resistenza equivalente,  con  caratteristiche  REI  120;
tale prescrizione non si applica  nel  caso  in  cui  la  soletta  di
calpestio sia posta a diretto contatto  col  terreno  sottostante  il
fabbricato. 
  I serramenti possono essere di metallo o di legno; in  quest'ultimo
caso devono essere trattati con  prodotti  vernicianti  omologati  di
classe  "1"  di  reazione  al  fuoco,  secondo  le  modalita'  e   le
indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992. In  ogni
caso devono avere caratteristiche REI 120. Qualora muniti  di  vetri,
questi devono essere infrangibili o retinati  o  altrimenti  protetti
per evitare l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno in caso
di esplosione all'interno. 
  Il locale (o i locali) in cui sono  posti  i  manufatti  di  quarta
categoria e di quinta categoria  gruppo  C  deve  (o  devono)  essere
separato dagli altri mediante porta con apertura verso l'esterno, con
caratteristiche REI 120. 
  L'impianto elettrico deve essere  realizzato  in  conformita'  alla
legge 1 marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle  vigenti  norme  deve
essere attestata con le procedure di cui alla legge 5 marzo 1990,  n.
46 e relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della
Repubblica n. 477 del 6 dicembre 1991). 
  L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato  con  generatori
di calore collocati in ambiente isolato  dai  locali  dell'esercizio,
eseguiti a regola d'arte in  conformita'  alle  vigenti  disposizioni
(UNI-CIG 7129 ovvero dal decreto ministeriale 12 aprile 1996  qualora
gli apparecchi abbiano potenza superiore a 34,8 Kw); non sono ammessi
caminetti, stufe ed apparecchi a focolare diretto in genere. 
  La dotazione di mezzi antincendio dell'esercizio deve risultare dal
certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale
dei vigili del  fuoco  a  mente  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 37 del 12 gennaio 1998. In ogni caso  all'ingresso  del
locale (o dei locali) in cui sono custoditi prodotti esplodenti della
quarta categoria e della quinta categoria gruppo  C  dovranno  essere
installati non meno di due estintori portatili di tipo  approvato  ai
sensi del  decreto  ministeriale  20  dicembre  1982,  con  capacita'
estinguente non inferiore a 21A 89BC.