Art. 3. Contenuto della licenza Puo' essere concessa licenza per tenere nell'esercizio e vendere i prodotti elencati da a) a d) come di seguito specificato: a) fino a complessivi 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina appartenenti alla prima categoria. Ogni chilogrammo netto di polveri di prima categoria puo' essere sostituito con 2 (due) chilogrammi netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, secondo le equivalenze indicate al seguente punto b). In caso di rinuncia totale: alle soli polveri da mina, si potranno tenere e vendere fino a 50 kg netti di polveri da lancio, cosi' suddivisi: 25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all'art. 1, punto 1.2; 25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto b); ai 25 kg di polveri da lancio e/o da mina si potranno tenere e vendere: 75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b); in alternativa si potranno tenere e vendere manufatti della quarta categoria e della quinta categoria gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la quarta categoria e di 20 kg netti per la quinta categoria gruppo C. Si potra' raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati). b) fino a 50 kg netti di polveri da lancio della prima categoria, sotto forma di cartucce cariche per armi comuni. Ai fini del computo delle cartucce 1 chilogrammo netto di polvere di lancio di prima categoria e' considerato pari a: 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure 4.000 cartucce per arma corta, oppure 12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga, oppure 25.000 cartucce per armi Flobert, oppure 12.000 cartucce da salve. E' consentito tenere e vendere proiettili, capsule e bossoli (anche innescati) per cartucce per armi comuni in numero illimitato; c) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della quarta categoria. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della quarta categoria puo' essere sostituito con 4 (quattro) chilogrammi netti di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al precedente punto b); in alternativa ogni chilogrammo della quarta categoria puo' essere sostituito con 2 (due) chilogrammi netti della quinta categoria gruppo C. In caso di rinuncia totale i manufatti della quarta categoria possono essere sostituiti con 120 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b); in alternativa si possono sostituire i 20 kg netti della quarta categoria con 50 kg netti della quinta categoria gruppo C. Si potra' raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati); d) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della quinta categoria gruppo C. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della quinta categoria gruppo C puo' essere sostituito con 2 (due) chilogrammi di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b). In caso di rinuncia totale i manufatti della quinta categoria gruppo C possono essere sostituiti con 160 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b). Non e' in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti della quinta categoria gruppo C con manufatti della quarta categoria. I 20 kg netti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della quinta categoria gruppo C potranno essere raddoppiati nel caso in cui si tratti di giocattoli pirici in confezione "blister", purche' i "blister" medesimi siano realizzati con materiale polimerico autoestinguente. In relazione a particolari situazioni ambientali o a specifiche ragioni di pubblica sicurezza puo' essere prescritta la riduzione del quantitativo massimo consentito di cartucce e di polveri di prima categoria. Nel corso di validita' della licenza il titolare, previa comunicazione alla competente autorita' di pubblica sicurezza, puo' effettuare sostituzioni per categoria e quantita' dei prodotti esplodenti autorizzati in sede di rilascio o rinnovo, applicando le equivalenze indicate nel presente paragrafo e fermi restando i quantitativi massimi autorizzati in peso o in numero. Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all'art. 55 del T.U.L.P.S.