Art. 3. 
                       Contenuto della licenza 
 
  Puo' essere concessa licenza per tenere nell'esercizio e vendere  i
prodotti elencati da a) a d) come di seguito specificato: 
  a) fino a complessivi 25 kg netti di polveri da lancio e/o da  mina
appartenenti alla prima categoria. Ogni chilogrammo netto di  polveri
di prima categoria puo' essere sostituito  con  2  (due)  chilogrammi
netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche  per  armi
comuni, secondo le equivalenze indicate al seguente punto b). 
  In caso di rinuncia totale: 
  alle soli polveri da mina, si potranno tenere e vendere fino  a  50
kg netti di polveri da lancio, cosi' suddivisi: 
  25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed  i
divieti di cui all'art. 1, punto 1.2; 
  25 kg netti di polveri da lancio sotto forma  di  cartucce  cariche
per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui  al  successivo
punto b); 
  ai 25 kg di polveri da lancio e/o da  mina  si  potranno  tenere  e
vendere: 
  75 kg netti di polveri da lancio sotto forma  di  cartucce  cariche
per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b); 
  in alternativa si potranno tenere e vendere manufatti della  quarta
categoria e della  quinta  categoria  gruppo  C,  incrementandone  il
quantitativo previsto ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti  per
la quarta categoria e di 20 kg netti per la quinta  categoria  gruppo
C. Si potra' raddoppiare tale  ultimo  quantitativo  ove  ricorra  la
condizione  di  cui  al  successivo  punto  d)   (giocattoli   pirici
blisterati). 
  b) fino a 50 kg netti di polveri da lancio della  prima  categoria,
sotto forma di cartucce cariche per armi comuni. Ai fini del  computo
delle cartucce 1 chilogrammo netto di  polvere  di  lancio  di  prima
categoria e' considerato pari a: 
    300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia  o  rigata  caricate
con polvere nera, oppure 
    560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia  o  rigata  caricate
con polvere senza fumo, oppure 
    4.000 cartucce per arma corta, oppure 
    12.000 cartucce a percussione anulare per  arma  corta  o  lunga,
oppure 
    25.000 cartucce per armi Flobert, oppure 
    12.000 cartucce da salve. 
  E' consentito tenere e vendere proiettili, capsule e bossoli (anche
innescati) per cartucce per armi comuni in numero illimitato; 
  c) fino a 20 kg netti di prodotti  attivi  contenuti  in  manufatti
della quarta categoria. Ogni chilogrammo  netto  di  prodotti  attivi
contenuto nei manufatti della quarta categoria puo' essere sostituito
con 4 (quattro)  chilogrammi  netti  di  cartucce  cariche  per  armi
comuni, in accordo con le equivalenze indicate  al  precedente  punto
b); in alternativa  ogni  chilogrammo  della  quarta  categoria  puo'
essere  sostituito  con  2  (due)  chilogrammi  netti  della   quinta
categoria gruppo C. 
  In caso di rinuncia  totale  i  manufatti  della  quarta  categoria
possono essere sostituiti con 120 kg netti di polveri da lancio sotto
forma di  cartucce  cariche  per  armi  comuni,  in  accordo  con  le
equivalenze  indicate  al  punto  b);  in  alternativa   si   possono
sostituire i 20 kg netti della quarta categoria con 50 kg netti della
quinta  categoria  gruppo  C.  Si  potra'  raddoppiare  tale   ultimo
quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto  d)
(giocattoli pirici blisterati); 
  d) fino a 20 kg netti di prodotti  attivi  contenuti  in  manufatti
della quinta categoria gruppo C. Ogni chilogrammo netto  di  prodotti
attivi contenuto nei manufatti della quinta categoria gruppo  C  puo'
essere sostituito con 2 (due) chilogrammi  di  cartucce  cariche  per
armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b). 
  In caso di rinuncia  totale  i  manufatti  della  quinta  categoria
gruppo C possono essere sostituiti con 160 kg  netti  di  polveri  da
lancio sotto forma di cartucce cariche per armi  comuni,  in  accordo
con le equivalenze indicate al punto b). 
  Non e' in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti  della
quinta categoria gruppo C con manufatti della quarta categoria. 
  I 20 kg netti di prodotti  attivi  contenuti  nei  manufatti  della
quinta categoria gruppo C potranno essere raddoppiati nel caso in cui
si tratti di giocattoli pirici in  confezione  "blister",  purche'  i
"blister"  medesimi  siano  realizzati   con   materiale   polimerico
autoestinguente. 
  In relazione a particolari situazioni  ambientali  o  a  specifiche
ragioni di pubblica sicurezza puo' essere prescritta la riduzione del
quantitativo massimo consentito di cartucce e  di  polveri  di  prima
categoria. 
  Nel  corso  di  validita'  della  licenza   il   titolare,   previa
comunicazione alla competente autorita' di pubblica  sicurezza,  puo'
effettuare  sostituzioni  per  categoria  e  quantita'  dei  prodotti
esplodenti autorizzati in sede di rilascio o rinnovo,  applicando  le
equivalenze indicate  nel  presente  paragrafo  e  fermi  restando  i
quantitativi massimi autorizzati in peso o in numero. 
  Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all'art.
55 del T.U.L.P.S.