Art. 4. Caricamento cartucce 4.1. Il caricamento di cartucce negli esercizi di minuta vendita puo' essere consentito limitatamente alle cartucce caricate con polveri senza fumo. Il locale destinato al caricamento non puo' essere adibito ad altri usi. Il materiale necessario per il confezionamento del quantitativo giornaliero di cartucce autorizzato deve essere portato nel locale mediante prelievo dai locali di deposito prima dell'inizio delle operazioni di caricamento, eccezion fatta per le polveri, che devono essere introdotte nel locale nella quantita' consentita per ogni operazione soltanto prima dell'inizio di ciascuna di esse; alla fine di ogni operazione le cartucce prodotte devono essere allontanate dal locale e poste tra quelle destinate alla vendita nei locali a cio' riservati. Le polveri destinate al caricamento e le cartucce prodotte devono essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi dell'art. 3; delle operazioni relative al caricamento deve essere fatta annotazione sul registro delle operazioni giornaliere. Il caricamento deve essere effettuato a mano o con macchinario mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante non piu' di un chilogrammo di polvere per volta; la tramoggia del macchinario automatico non deve contenere piu' di un chilogrammo netto di polvere. La commissione tecnica provinciale indica il quantitativo massimo di cartucce caricabile giornalmente in rapporto al contesto topografico, alla situazione ambientale o a specifiche ragioni di sicurezza. 4.2. Il locale (o i locali) destinato al caricamento cartucce deve avere una superficie non inferiore a mq 12, un'altezza non inferiore a m 2,40 ed una cubatura non inferiore a mc 36. Almeno una parete deve essere esterna e su di essa devono essere praticate una o piu' aperture di illuminazione naturale e di ventilazione, ciascuna di superficie non inferiore a mq 0,8, poste a non meno di m 2 di altezza dal pavimento e dal piano di campagna esterno; ogni apertura deve essere protetta esternamente da un'inferriata. La comunicazione del locale caricamento con gli ambienti accessibili al pubblico non deve essere diretta; tra essi deve essere interposto un locale di disimpegno, di larghezza non inferiore a m 1,5. Le porte di comunicazione devono essere sfalsate e con apertura verso l'esterno. Il locale di disimpegno deve risultare sempre libero da qualsiasi ingombro. Deroghe ai criteri enunciati potranno essere eccezionalmente ammesse, previo parere della commissione tecnica provinciale, purche' vengano proposte misure alternative che conferiscano all'esercizio un equivalente livello di sicurezza. L'impianto elettrico del locale caricamento cartucce e quello delle attrezzature meccaniche devono rispondere alle norme C.E.I. 64-2, fascicolo di novembre 1990, n. 1431. Le prescrizioni riportate all'art. 2, punto 2.3, sui muri perimetrali, sui solai, sui serramenti, sull'impianto di riscaldamento e sulla dotazione di mezzi antincendio trovano applicazione anche per il locale di caricamento cartucce.