Art. 4. 
                        Caricamento cartucce 
 
  4.1. Il caricamento di cartucce negli esercizi  di  minuta  vendita
puo' essere  consentito  limitatamente  alle  cartucce  caricate  con
polveri senza fumo. Il  locale  destinato  al  caricamento  non  puo'
essere adibito ad altri usi. 
  Il materiale necessario per  il  confezionamento  del  quantitativo
giornaliero di cartucce autorizzato deve essere  portato  nel  locale
mediante prelievo dai locali  di  deposito  prima  dell'inizio  delle
operazioni di caricamento, eccezion fatta per le polveri, che  devono
essere introdotte nel locale  nella  quantita'  consentita  per  ogni
operazione soltanto prima dell'inizio di ciascuna di esse; alla  fine
di ogni operazione le cartucce prodotte devono essere allontanate dal
locale e poste tra quelle destinate alla vendita nei  locali  a  cio'
riservati. 
  Le polveri destinate al caricamento e le cartucce  prodotte  devono
essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi  dell'art.  3;
delle  operazioni  relative  al   caricamento   deve   essere   fatta
annotazione sul registro delle operazioni giornaliere. 
  Il caricamento deve essere effettuato  a  mano  o  con  macchinario
mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante
non piu' di un chilogrammo di polvere per  volta;  la  tramoggia  del
macchinario automatico non deve  contenere  piu'  di  un  chilogrammo
netto di polvere. 
  La commissione tecnica provinciale indica il  quantitativo  massimo
di  cartucce  caricabile  giornalmente  in   rapporto   al   contesto
topografico, alla situazione ambientale o  a  specifiche  ragioni  di
sicurezza. 
  4.2. Il locale (o i locali) destinato al caricamento cartucce  deve
avere una superficie non inferiore a mq 12, un'altezza non  inferiore
a m 2,40 ed una cubatura non inferiore a mc  36.  Almeno  una  parete
deve essere esterna e su di essa devono essere praticate una  o  piu'
aperture di illuminazione naturale e  di  ventilazione,  ciascuna  di
superficie non inferiore a mq 0,8, poste a non meno di m 2 di altezza
dal pavimento e dal piano di campagna  esterno;  ogni  apertura  deve
essere protetta esternamente da un'inferriata. 
  La  comunicazione  del  locale   caricamento   con   gli   ambienti
accessibili al pubblico non deve essere diretta; tra essi deve essere
interposto un locale di disimpegno, di larghezza non  inferiore  a  m
1,5. Le porte di comunicazione devono essere sfalsate e con  apertura
verso l'esterno. Il locale di disimpegno deve risultare sempre libero
da qualsiasi ingombro. 
  Deroghe  ai  criteri  enunciati  potranno  essere   eccezionalmente
ammesse, previo parere della commissione tecnica provinciale, purche'
vengano proposte misure alternative che conferiscano all'esercizio un
equivalente livello di sicurezza. 
  L'impianto elettrico del locale caricamento cartucce e quello delle
attrezzature meccaniche devono rispondere  alle  norme  C.E.I.  64-2,
fascicolo di novembre 1990, n. 1431. 
  Le  prescrizioni  riportate  all'art.  2,  punto  2.3,   sui   muri
perimetrali,   sui   solai,   sui   serramenti,   sull'impianto    di
riscaldamento  e  sulla  dotazione  di  mezzi   antincendio   trovano
applicazione anche per il locale di caricamento cartucce.