Art. 5. Norme speciali per i depositi di clorati entro l'abitato E' consentito alle fabbriche di fiammiferi di tenere in deposito, entro il recinto della fabbrica, il quantitativo di clorato di potassio occorrente alla lavorazione, purche' siano scrupolosamente osservate tutte le misure atte a prevenire e ad estinguere gli incendi e che i depositi stessi siano costituiti da locali isolati, all'uopo esclusivamente destinati, costruiti in muratura, senza impiego di legname o di materiale comunque combustibile. La commissione tecnica provinciale stabilisce le condizioni di sicurezza cui debbono soddisfare questi depositi e la quantita' massima di clorato di potassio che si puo' autorizzare a contenere. E' consentito pure ai commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici di tenere in deposito, entro l'abitato, clorato di potassio, di sodio e di bario, fino ad un massimo complessivo di kg 100 in polvere e kg 50 in discoidi purche': a) i clorati siano tenuti in locale separato e chiusi perfettamente in recipienti metallici o di legno, escludendo l'uso di imballaggi di tela, e sia comunque evitato il contatto con sostanze organiche e con acidi inorganici; b) siano rigorosamente osservate tutte le precauzioni e le disposizioni contro l'incendio nei locali adibiti a deposito e nelle loro vicinanze. I fabbricanti di fiammiferi ed i commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici hanno l'obbligo di munirsi delle licenze di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S., per il deposito e la vendita di clorati. Tale obbligo non e' esteso ai farmacisti, purche' non detengano clorato di potassio in quantita' eccedenti i kg 15 in polvere e i kg 10 in discoidi.