Art. 5. 
      Norme speciali per i depositi di clorati entro l'abitato 
 
  E' consentito alle fabbriche di fiammiferi di tenere  in  deposito,
entro il recinto  della  fabbrica,  il  quantitativo  di  clorato  di
potassio occorrente alla lavorazione, purche'  siano  scrupolosamente
osservate tutte le misure  atte  a  prevenire  e  ad  estinguere  gli
incendi e che i depositi stessi siano costituiti da  locali  isolati,
all'uopo  esclusivamente  destinati,  costruiti  in  muratura,  senza
impiego di legname o di materiale comunque combustibile. 
  La commissione tecnica  provinciale  stabilisce  le  condizioni  di
sicurezza cui debbono  soddisfare  questi  depositi  e  la  quantita'
massima di clorato di potassio che si puo' autorizzare  a  contenere.
E' consentito pure ai commercianti grossisti di  prodotti  chimici  e
farmaceutici di tenere  in  deposito,  entro  l'abitato,  clorato  di
potassio, di sodio e di bario, fino ad un massimo complessivo  di  kg
100 in polvere e kg 50 in discoidi purche': 
  a) i clorati siano tenuti in locale separato e chiusi perfettamente
in recipienti metallici o di legno, escludendo l'uso di imballaggi di
tela, e sia comunque evitato il contatto con sostanze organiche e con
acidi inorganici; 
  b)  siano  rigorosamente  osservate  tutte  le  precauzioni  e   le
disposizioni contro l'incendio nei locali adibiti a deposito e  nelle
loro vicinanze. 
  I fabbricanti di fiammiferi ed i commercianti grossisti di prodotti
chimici e farmaceutici hanno l'obbligo di munirsi  delle  licenze  di
cui all'art. 47 del T.U.L.P.S., per  il  deposito  e  la  vendita  di
clorati. 
  Tale obbligo non e' esteso ai  farmacisti,  purche'  non  detengano
clorato di potassio in quantita' eccedenti i kg 15 in polvere e i  kg
10 in discoidi.