Art. 10.
  1. Per l'arresto  temporaneo nel periodo dal 14 maggio  al 3 giugno
1999 e/o dal 4 giugno al  14 luglio 1999 e' riconosciuto all'armatore
o  societa' di  armamento il  rimborso degli  oneri previdenziali  ed
assistenziali dovuti per il personale imbarcato.
  2.  L'armatore e'  tenuto,  entro dieci  giorni  dal pagamento  del
premio  e/o dell'indennita',  a  presentare  un documento  attestante
l'avvenuto  versamento  degli  oneri previdenziali  ed  assistenziali
dovuti,  in  relazione  al  periodo  di  arresto  temporaneo,  per  i
marittimi imbarcati.
  3. In caso di mancato adempimento all'obbligo di cui al comma 1, il
Capo del compartimento marittimo d'iscrizione procede, ai sensi della
normativa vigente, al recupero delle somme erogate a titolo di premio
di arresto temporaneo e/o di indennita' all'armatore.