Art. 10. 1. Per l'arresto temporaneo nel periodo dal 14 maggio al 3 giugno 1999 e/o dal 4 giugno al 14 luglio 1999 e' riconosciuto all'armatore o societa' di armamento il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale imbarcato. 2. L'armatore e' tenuto, entro dieci giorni dal pagamento del premio e/o dell'indennita', a presentare un documento attestante l'avvenuto versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti, in relazione al periodo di arresto temporaneo, per i marittimi imbarcati. 3. In caso di mancato adempimento all'obbligo di cui al comma 1, il Capo del compartimento marittimo d'iscrizione procede, ai sensi della normativa vigente, al recupero delle somme erogate a titolo di premio di arresto temporaneo e/o di indennita' all'armatore.