Art. 11.
  1. A  conclusione della fase  istruttoria del procedimento  il capo
del  compartimento   marittimo  d'iscrizione  della  nave   emette  i
provvedimenti di  concessione e contestuale liquidazione  delle somme
spettanti  all'armatore  ed  a   ciascun  marittimo  imbarcato  e  li
trasmette al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale
della   pesca  e   dell'acquacoltura  che   provvedera'  a   disporre
l'erogazione per  il tramite del  Ministero del tesoro  - Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.
  2. I  marittimi, soci di  cooperative di pesca,  possono richiedere
che  il  pagamento delle  somme  loro  spettanti avvenga  tramite  la
cooperativa stessa.
  3.  I provvedimenti  di cui  al comma  1 sono  emessi dal  capo del
compartimento  marittimo,   compatibilmente  con   le  disponibilita'
finanziarie,  entro   novanta  giorni   dalla  data   di  ricevimento
dell'istanza.