Art. 12.
  1. Sul premio di arresto temporaneo di cui al comma 2 dell'art. 1 e
sull'indennita' di cui al comma 2  dell'art. 9 e' operata la ritenuta
d'acconto nella misura del 4% ai sensi del secondo comma dell'art. 28
del decreto  del Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.
600.
  2. La  ritenuta d'acconto  di cui  al comma 1  non si  applica alle
somme corrisposte ai membri dell'equipaggio.
  3.  L'importo corrispondente  alle  ritenute  d'acconto operate  e'
versato, a cura dell'ufficio che provvede al pagamento del premio, al
bilancio di entrata dello Stato  con imputazione al capo 17, capitolo
3590   "Ritenute  sui   contributi   corrisposti   alle  imprese   da
amministrazioni  dello  Stato ..."  ed  e'  comunicato al  competente
ufficio delle imposte dirette ai sensi del secondo comma dell'art. 20
del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.
  Il presente decreto  entra in vigore il giorno  successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 2 giugno 1999
                                               Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999
Registro n. 2, Politiche agricole, foglio n. 237