Art. 2. 1. Il Capo del compartimento marittimo con propria ordinanza determina, in conformita' a delibera della Commissione, la facoltativita' o l'obbligatorieta' del regime di arresto temporaneo di cui all'art. 1, comma 1, per le navi abilitate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema a strascico e/o volante, qualunque sia la categoria di pesca. 2. La delibera di cui al comma 1 puo' altresi' stabilire, sulla base di idonea ed adeguata motivazione, l'estensione del regime di arresto temporaneo alle navi da pesca costiera ravvicinata e mediterranea autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con sistemi diversi dallo strascico e/o volante. 3. La delibera di cui al comma 1 puo' stabilire l'estensione del regime di arresto temporaneo alle navi da pesca costiera locale abilitate all'attivita' con altri sistemi di pesca diversi dallo strascico e/o volante esclusivamente sulla base di idonea ed adeguata motivazione. 4. Il regime di arresto temporaneo previsto dal presente titolo non puo' essere esteso alle navi da pesca per le quali vige il decreto ministeriale 1 aprile 1998.