Art. 2.
  1.  Il  Capo  del  compartimento marittimo  con  propria  ordinanza
determina,   in  conformita'   a  delibera   della  Commissione,   la
facoltativita' o  l'obbligatorieta' del regime di  arresto temporaneo
di  cui all'art.  1, comma  1,  per le  navi abilitate  all'esercizio
dell'attivita'  di pesca  con  il sistema  a  strascico e/o  volante,
qualunque sia la categoria di pesca.
  2. La  delibera di cui  al comma  1 puo' altresi'  stabilire, sulla
base di  idonea ed adeguata  motivazione, l'estensione del  regime di
arresto  temporaneo  alle  navi   da  pesca  costiera  ravvicinata  e
mediterranea  autorizzate all'esercizio  dell'attivita' di  pesca con
sistemi diversi dallo strascico e/o volante.
  3. La  delibera di cui al  comma 1 puo' stabilire  l'estensione del
regime  di arresto  temporaneo  alle navi  da  pesca costiera  locale
abilitate  all'attivita' con  altri  sistemi di  pesca diversi  dallo
strascico e/o volante esclusivamente sulla base di idonea ed adeguata
motivazione.
  4. Il regime di arresto temporaneo previsto dal presente titolo non
puo' essere  esteso alle navi da  pesca per le quali  vige il decreto
ministeriale 1 aprile 1998.