Art. 4.
  1. Il premio di arresto  temporaneo e' corrisposto a condizione che
l'armatore o societa' di armamento:
  a)  abbia  dimostrato  l'adesione  all'arresto  temporaneo  con  la
consegna,  all'ufficio   marittimo  d'iscrizione   o  del   porto  di
dislocazione, dei documenti di bordo della nave;
  b) risulti, alla data di  consegna dei documenti di bordo, iscritta
nei registri delle imprese di pesca.
  2.  Il premio  di  arresto temporaneo  e'  corrisposto, inoltre,  a
condizione che la nave da pesca,  alla data di consegna dei documenti
di bordo, risulti:
  a)  iscritta nelle  matricole o  nei registri  delle navi  minori e
galleggianti, nonche' annotata nei registri delle imprese di pesca;
  b) abilitata ai sensi dell'art. 4  della legge 17 febbraio 1982, n.
41, all'esercizio della pesca  con documento autorizzativo (licenza o
attestazione provvisoria) in corso di validita'.
  3.  Gli  uffici  marittimi  comunicano al  capo  del  compartimento
marittimo d'iscrizione  gli estremi identificativi delle  navi per le
quali hanno ricevuto in deposito i documenti di bordo.
  4. Effettuata la  consegna dei documenti di bordo la  nave non puo'
essere trasferita in altro porto.