Art. 4. 1. Il premio di arresto temporaneo e' corrisposto a condizione che l'armatore o societa' di armamento: a) abbia dimostrato l'adesione all'arresto temporaneo con la consegna, all'ufficio marittimo d'iscrizione o del porto di dislocazione, dei documenti di bordo della nave; b) risulti, alla data di consegna dei documenti di bordo, iscritta nei registri delle imprese di pesca. 2. Il premio di arresto temporaneo e' corrisposto, inoltre, a condizione che la nave da pesca, alla data di consegna dei documenti di bordo, risulti: a) iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti, nonche' annotata nei registri delle imprese di pesca; b) abilitata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca con documento autorizzativo (licenza o attestazione provvisoria) in corso di validita'. 3. Gli uffici marittimi comunicano al capo del compartimento marittimo d'iscrizione gli estremi identificativi delle navi per le quali hanno ricevuto in deposito i documenti di bordo. 4. Effettuata la consegna dei documenti di bordo la nave non puo' essere trasferita in altro porto.