Art. 5.
  1.  Al  fine  di  conseguire   il  premio  di  arresto  temporaneo,
l'armatore o  sociea' armatrice  presenta, alla capitaneria  di porto
d'iscrizione  entro  quindici  giorni  dalla  data  di  consegna  dei
documenti di bordo della nave  presso l'ufficio marittimo, domanda in
duplice copia,  di cui  una in  bollo, redatta  secondo lo  schema in
allegato A.
  2. Le domande presentate oltre  il termine stabilito dal precedente
comma  1  sono dichiarate  irricevibili  dal  Capo del  compartimento
marittimo  d'iscrizione della  nave e  causano l'inammissibilita'  al
premio di arresto temporaneo.