Art. 5. 1. Al fine di conseguire il premio di arresto temporaneo, l'armatore o sociea' armatrice presenta, alla capitaneria di porto d'iscrizione entro quindici giorni dalla data di consegna dei documenti di bordo della nave presso l'ufficio marittimo, domanda in duplice copia, di cui una in bollo, redatta secondo lo schema in allegato A. 2. Le domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente comma 1 sono dichiarate irricevibili dal Capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave e causano l'inammissibilita' al premio di arresto temporaneo.