Art. 6.
  1.  Il  premio  giornaliero  spettante  all'armatore  e'  calcolato
secondo  le modalita'  e i  parametri indicati  dalle tabelle  3 e  4
dell'allegato  III  al  regolamento   (CE)  n.  2468/98  e  riportate
nell'allegato  B al  presente decreto.  La  stazza lorda  (tsl) e  la
stazza  (GT) di  riferimento  per  il calcolo  del  premio e'  quella
risultante alla data di consegna dei documenti di bordo.
  2. Il  totale dei giorni di  arresto per i quali  e' corrisposto il
premio di  cui al comma  1 e' pari  al numero dei  giorni consecutivi
compresi tra la data di consegna dei  documenti di bordo e la data di
ritiro dei  documenti stessi,  comunque non  successiva al  15 luglio
1999.
  3. Il premio di arresto non e' cumulabile con indennita' e analoghi
contributi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni.