Art. 6. 1. Il premio giornaliero spettante all'armatore e' calcolato secondo le modalita' e i parametri indicati dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato III al regolamento (CE) n. 2468/98 e riportate nell'allegato B al presente decreto. La stazza lorda (tsl) e la stazza (GT) di riferimento per il calcolo del premio e' quella risultante alla data di consegna dei documenti di bordo. 2. Il totale dei giorni di arresto per i quali e' corrisposto il premio di cui al comma 1 e' pari al numero dei giorni consecutivi compresi tra la data di consegna dei documenti di bordo e la data di ritiro dei documenti stessi, comunque non successiva al 15 luglio 1999. 3. Il premio di arresto non e' cumulabile con indennita' e analoghi contributi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni.