Art. 7.
  1.  A  ciascun  marittimo   risultante  dal  ruolino  d'equipaggio,
regolarmente  imbarcato alla  data del  4 giugno  1999 sulla  nave in
arresto temporaneo, e' corrisposto  il minimo monetario garantito dal
contratto collettivo nazionale  di lavoro in relazione  al totale dei
giorni d'arresto computato  ai sensi del precedente art.  6, comma 2.
Il  minimo  monetario  garantito e'  corrisposto  anche  all'armatore
qualora lo stesso risulti imbarcato.
  2. In caso di sbarco, durante  il periodo di arresto temporaneo, di
uno dei marittimi risultanti imbarcati alla data di cui al precedente
comma,  il  minimo monetario  e'  corrisposto  fino alla  data  dello
sbarco.