Art. 7. 1. A ciascun marittimo risultante dal ruolino d'equipaggio, regolarmente imbarcato alla data del 4 giugno 1999 sulla nave in arresto temporaneo, e' corrisposto il minimo monetario garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro in relazione al totale dei giorni d'arresto computato ai sensi del precedente art. 6, comma 2. Il minimo monetario garantito e' corrisposto anche all'armatore qualora lo stesso risulti imbarcato. 2. In caso di sbarco, durante il periodo di arresto temporaneo, di uno dei marittimi risultanti imbarcati alla data di cui al precedente comma, il minimo monetario e' corrisposto fino alla data dello sbarco.