Art. 9.
  1. Ai marittimi regolarmente imbarcati alla data del 14 maggio 1999
sulle  navi  iscritte  nei  compartimenti  marittimi  dell'Adriatico,
riconosciuti a maggior  rischio ai sensi del comma 1  dell'art. 1 del
decreto-legge  31   maggio  1999,  n.   154,  e  che   hanno  sospeso
volontariamente l'attivita' di  pesca nel periodo compreso  tra il 14
maggio al 3 giugno 1999, e' riconosciuta un'indennita' giornaliera di
lire 100.000.
  2.  Agli armatori  delle navi  di cui  al comma  1 e'  riconosciuta
un'indennita'   giornaliera   pari   alla  somma   delle   indennita'
corrisposta ai marittimi imbarcati.
  3. Al fine del conseguimento dell'indennita' di cui ai commi 1 e 2,
l'armatore e i membri dell'equipaggio presentano, alla capitaneria di
porto d'iscrizione della nave, domanda congiunta, in duplice copia di
cui una in bollo, redatta secondo lo schema di cui all'allegato C.
  4.  Nella  domanda di  cui  al  comma  3,  l'armatore e'  tenuto  a
dichiarare, ai  sensi della legge 4  gennaio 1968, n. 15,  la data in
cui ha iniziato la sospensione volontaria dell'attivita' di pesca.
  5. Il totale dei giorni, per i quali sono corrisposte le indennita'
giornaliere di cui ai  precedenti commi 1 e 2, e'  pari al numero dei
giorni consecutivi compresi  tra la data di  inizio della sospensione
volontaria indicata nella dichiarazione, resa  ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e la data del 3 giugno 1999.