Art. 9. 1. Ai marittimi regolarmente imbarcati alla data del 14 maggio 1999 sulle navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, riconosciuti a maggior rischio ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, e che hanno sospeso volontariamente l'attivita' di pesca nel periodo compreso tra il 14 maggio al 3 giugno 1999, e' riconosciuta un'indennita' giornaliera di lire 100.000. 2. Agli armatori delle navi di cui al comma 1 e' riconosciuta un'indennita' giornaliera pari alla somma delle indennita' corrisposta ai marittimi imbarcati. 3. Al fine del conseguimento dell'indennita' di cui ai commi 1 e 2, l'armatore e i membri dell'equipaggio presentano, alla capitaneria di porto d'iscrizione della nave, domanda congiunta, in duplice copia di cui una in bollo, redatta secondo lo schema di cui all'allegato C. 4. Nella domanda di cui al comma 3, l'armatore e' tenuto a dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la data in cui ha iniziato la sospensione volontaria dell'attivita' di pesca. 5. Il totale dei giorni, per i quali sono corrisposte le indennita' giornaliere di cui ai precedenti commi 1 e 2, e' pari al numero dei giorni consecutivi compresi tra la data di inizio della sospensione volontaria indicata nella dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e la data del 3 giugno 1999.