Art. 3.
  1. Per il secondo anno di attuazione sui contributi assicurativi ai
fini  antinfortunistici dovuti  dalle  aziende  agricole autonome  ed
associate in quota capitaria annua e' applicata una riduzione massima
procapite di  L. 64.000, fino  alla concorrenza dell'importo  di lire
44.000.000.000.