Art. 9.
  1. Con decreto del Ministro  per le politiche agricole, di concerto
con  il Ministro  del  lavoro e  della previdenza  sociale  e con  il
Ministro   per  il   tesoro,  possono   essere  stabilite   ulteriori
disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.
  Il presente  decreto entrera' in  vigore il giorno  successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 9 giugno 1999
                Il Ministro per le politiche agricole
                              De Castro
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                              Bassolino
                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Amato
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 240