Art. 9. 1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per il tesoro, possono essere stabilite ulteriori disposizioni per l'attuazione delle presenti norme. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 1999 Il Ministro per le politiche agricole De Castro Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bassolino Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 240