IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20  giugno 1935, n. 1071, modifiche ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre  1938, n.  1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la  legge 11 aprile 1953  n. 312, libera inclusione  di nuovi
insegnamenti complementari  negli statuti  delle universita'  e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la  legge 21 febbraio 1980,  n. 28, delega al  Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento  della docenza universitaria e  relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
ed in particolare gli articoli 6 e 16;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visti i  decreti legislativi n. 502  del 30 dicembre 1992  e n. 517
del 7 dicembre 1993, recanti  il riordino della disciplina in materia
sanitaria, a  norma dell'art.  1 della  legge n.  421 del  23 ottobre
1992;
  Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 168 del  14 ottobre 1996, relativo alla tabella
XVIII-ter, recante gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari
di area sanitaria;
  Visti i  decreti rettorali  del 31  ottobre 1998,  pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9  febbraio 1999, con i quali sono stati
inseriti  nello statuto  dell'Universita'  degli studi  di Ancona  le
norme generali  relative ai corsi di  diploma universitario dell'area
medica ed i diplomi universitari in: tecnico sanitario di laboratorio
biomedico,  ortottista  -  assistente  di  oftalmologia,  infermiere,
fisioterapista, tecnico  di neurofisiopatologia,  dietista, igienista
dentale, logopedista,  ostetrica/o, tecnico  audioprotesista, tecnico
sanitario di radiologia medica;
  Visto  il decreto  ministeriale  23 giugno  1997, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale   n.  152   del  29   luglio  1997,   recante  la
rideterminazione dei settori scientificodisciplinari;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica   e   tecnologica   dell'8   ottobre   1998,   contenente
"Modificazioni   alla   Tabella   XVIII-ter,  allegato   al   decreto
ministeriale 24  luglio 1996,  recante gli ordinamenti  didattici dei
diplomi universitari dell'area sanitaria";
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Ancona approvato
con decreto  del Presidente  della Repubblica n.  1330 del  4 ottobre
1971  e  successive  modificazioni  ed in  particolare  gli  articoli
relativi alla facolta' di medicina;
  Visto  lo  statuto di  autonomia  dell'Universita'  degli studi  di
Ancona emanato  con proprio  decreto del  14 maggio  1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1998;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi  dei corsi di  diploma universitario vengono  operate sul
precitato statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore;
  Viste  le  delibere  adottate  dagli organi  accademici  di  questa
Universita', rispettivamente in  data 31 marzo 1999  dal consiglio di
facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  in data  13  maggio  1999  dal
consiglio di  amministrazione ed  in data 25  maggio 1999  dal Senato
accademico  con   le  quali  si   propone  la  modifica   di  statuto
dell'Universita' degli  studi di Ancona, a  recepimento del precitato
decreto interministeriale 8 ottobre 1998, come segue:
  a)  al titolo  V, art.  5.5  - Norme  generali -  Corsi di  diploma
universitario:
  al  punto 1.3,  la frase  "...  possono essere  istituiti corsi  di
ulteriore   formazione   riservati    ai   possessori   del   diploma
universitario ..."  e' sostituita con "....  possono essere istituiti
corsi  di  ulteriore formazione  riservati  ai  possessori di  titoli
riconosciuti  ai   fini  dell'esercizio  della   specifica  attivita'
professionale";
  al  punto 1.10,  dopo  l'ultimo  comma, e'  aggiunta  la frase:  "I
risultati delle analisi e  verifiche dell'osservatorio sono trasmessi
all'osservatorio permanente,  istituito ai sensi dell'art.  12, comma
4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, per gli adempimenti
di sua competenza";
  b) al  titolo V,  art. 5.5.1  - Corso  di diploma  universitario di
tecnico sanitario di laboratorio biomedico,  alla tabella A, al terzo
anno i crediti vengono modificati in "crediti 7.0 (4 + 3);
  c) al  titolo V,  art. 5.5.3  - Corso  di diploma  universitario di
infermiere,  alla  tabella  A,  al secondo  anno  i  crediti  vengono
modificati in "crediti 11 (6 + 5)";
  d) al  titolo V,  art. 5.5.4  - Corso  di diploma  universitario di
fisioterapista, alla  tabella A,  al secondo  anno i  crediti vengono
modificati in "crediti 11 (6 + 5)";
  e) al  titolo V,  art. 5.5.6  - Corso  di diploma  universitario di
tecnico  di neurofisiopatologia,  alla tabella  A, i  crediti vengono
modificati  come di  seguito  indicato: primo  anno 14  (7  + 7),  al
secondo anno 11 (6 + 5), al terzo anno 7 crediti (4 + 3);
  f) al  titolo V,  art. 5.5.9  - Corso  di diploma  universitario di
logopedista, alla  tabella A,  i crediti  vengono modificati  come di
seguito indicato: al  secondo anno 11 (6  + 5), al terzo anno  7 (4 +
3);
  g) al  titolo V, art.  5.5.11 -  Corso di diploma  universitario di
tecnico audioprotesista, alla tabella A, i crediti vengono modificati
come di seguito indicato:  al primo anno 14 (7 +  7), al secondo anno
11 (6 + 5);
  h) al  titolo V,  art. 5.5.7  - Corso  di diploma  universitario di
dietista, alla  tabella A (obiettivi didattici,  aree didattiche ...)
terzo  anno, secondo  semestre, area  F:  punto F.2,  e' aggiunto  il
settore F04C oncologia medica;
  i) al  titolo V, art.  5.5.4 -  Corso di diploma  universitario per
fisioterapista, alla tabella A (obiettivi didattici ...):
  al primo  anno, primo semestre,  area A,  punto A.3, dopo  F05X, la
denominazione  del  settore  "Microbiologia   medica  e  clinica"  e'
rettificata in "Microbiologia e microbiologia clinica";
  al primo  anno, secondo  semestre, area  B -  B.1, il  settore B10X
biofisica medica e' rettificato in E10X;
  l) al  titolo V,  art. 5.5.8  - Corso  di diploma  universitario di
igienista dentale,  tra i  settori non  rinunciabili, e'  inserito il
settore  E06B -  Alimentazione e  nutrizione umana  e alla  tabella A
(obiettivi didattici ...):
  al primo anno,  primo semestre, area A-A.3, e'  aggiunto il settore
"E06B alimentazione e nutrizione umana";
  al  terzo  anno, secondo  semestre,  area  F-F.2, il  settore  "M11
psicologia applicata" e' rettificato in "M11C psicologia del lavoro e
applicata";
  m) al  titolo V, punto 5.5.3  - Corso di diploma  universitario per
infermiere,  alla   tabella  B,  standard  formativo   pratico  e  di
tirocinio:  alla  lettera,  C8,  il  termine  "multidimensionali"  e'
rettificato in "multidisciplinari";
  n) al  titolo V, punto 5.5.9  - Corso di diploma  universitario per
logopedista, dopo "Obiettivo didattico  del corso", e' aggiunta "e'";
tra i  settori costitutivi  non rinunciabili  e' inserito  il settore
"M07E filosofia  del linguaggio". Inoltre nella  tabella A (obiettivi
didattici ...) sono modificati i seguenti punti:
  al  primo anno,  primo  semestre, area  A-A.5,  corso integrato  di
linguistica I, dopo  L09A glottologia e linguistica  sono aggiunte le
discipline "(linguistica generale, fonetica e fonologia)";
  al primo  anno, secondo  semestre, area  B-B.3, corso  integrato di
scienze della  comunicazione, e'  aggiunto il settore  M07E filosofia
del linguaggio (semeiotica);
  al  punto  B4,  corso  integrato   di  linguistica  II,  dopo  L09A
glottologia e linguistica, sono  aggiunte le discipline "(Linguistica
generale, semantica e lessicografia)"  ed il settore "M10A psicologia
generale (psicolinguistica);
  al secondo  anno, primo  semestre, area  C-C.3, corso  integrato di
semeiotica  generale, sono  aggiunti  i settori  "L09A glottologia  e
linguistica, F11B neurologia";
    al punto C.4 e' soppresso il settore "F15B audiologia";
  al punto C.5 e' soppresso  il "corso integrato di neurolinguistica"
e sostituito  con il "corso  integrato di  linguistica III" e,  tra i
settori, e'  soppresso il  settore "F11B  neurologia" ed  e' inserita
dopo  L09A  glottologia  e linguistica  la  disciplina  "(linguistica
generale)" e la disciplina "(Sociolinguistica) L09A/M07E";
  o) al  titolo V,  art. 5.5.2  - Corso  di diploma  universitario di
ortottista  -  assistente in  oftalmologia,  all'art.  5.5.2.2 tra  i
settori costitutivi non rinunciabili, dopo il settore E10X biofisica,
e' aggiunto il termine "medica";  alla tabella A (obiettivi didattici
 ..), terzo anno, secondo semestre, area F, punto F.2, e' inserito il
settore "F19B neuropsichiatria infantile";
  p) al  titolo V, art.  5.5.10 -  Corso di diploma  universitario di
ostetrica/o, alla  tabella A  (obiettivi didattici ...),  terzo anno,
primo  semestre, area  E, punto  E.2, tra  i settori  e' inserito  il
settore "F06A anatomia patologica";
  q) al  titolo V, art.  5.5.1 -  Corso di diploma  universitario per
tecnico sanitario di laboratorio  biomedico, alla tabella B, standard
formativo  pratico  e  di  tirocinio,  la  frase  "100  preparati  di
colposcopia (colorazioni)" e' soppressa e sostituita con la seguente:
"100 preparati di colpocitologia - colorazione e screening";
  r) al  titolo V, art.  5.5.12 -  Corso di diploma  universitario di
tecnico  sanitario  di radiologia  medica,  all'art.  5.5.12.2 tra  i
settori  costitutivi non  rinunciabili e'  aggiunto il  settore "F18X
diagnostica per immagini e radioterapia".
  Alla  tabella  A  (obiettivi  didattici  ...),  primo  anno,  primo
semestre,  nell'area  A,  dopo  il  punto  A.6,  con  il  conseguente
spostamento della  numerazione, e'  inserito il  punto "A.7  corso di
inglese  scientifico, settore  L18C  linguistica  inglese". Al  terzo
anno, primo semestre,  area E, il punto F.1 e'  sostituito con "E.3",
il punto E.3 con "E.4" e il punto E.4 con "E.5".
  Alla tabella B, A) servizio di radiodiagnostica, dopo l'indicazione
"200 esami ecografici" sono aggiunti "25 esami MOC";
  s)  agli  articoli:  5.5.1.1,   tecnico  sanitario  di  laboratorio
biomedico; 5.5.2.1, ortottista - assistente in oftalmologia; 5.5.3.1,
infermiere;    5.5.4.1,   fisioterapista;    5.5.6.1,   tecnico    di
neurofisiopatologia; 5.5.7.1,  dietista; 5.5.8.1,  igienista dentale;
5.5.9.1,  logopedista;   5.5.10.1,  ostetrica/o;   5.5.11.1,  tecnico
audioprotesista; 5.5.12.1, tecnico sanitario di radiologia medica, si
aggiunge quale ultimo comma il  seguente: "devono essere acquisite le
conoscenze  di radioprotezione  previste dalle  direttive dell'Unione
europea";
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in  deroga al termine triennale  di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n 1592;
  Visti l'art.  17, commi 95,  101 e 119, della  legge n. 127  del 15
maggio 1997 e  le circolari ministeriali n. 2079 del  5 agosto 1997 e
n. 1/98 del 16 giugno 1998;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi di  Ancona, approvato  e
modificato  con  decreti  di  cui nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Al  titolo  V,  art.  5.5  -  Nome  generali  -  Corsi  di  diploma
universitario:
  al  punto 1.3,  la frase  "...  possono essere  istituiti corsi  di
ulteriore   formazione   riservati    ai   possessori   del   diploma
universitario ..."  e' sostituita  con "... possono  essere istituiti
corsi  di  ulteriore formazione  riservati  ai  possessori di  titoli
riconosciuti  ai   fini  dell'esercizio  della   specifica  attivita'
professionale";
  al  punto 1.10,  dopo  l'ultimo  comma, e'  aggiunta  la frase:  "i
risultati delle analisi e  verifiche dell'osservatorio sono trasmessi
all'osservatorio permanente,  istituito ai sensi dell'art.  12, comma
4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, per gli adempimenti
di sua competenza".