(all. 1 - art. 1)
     Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini
     della denominazione di origine controllata "Val di Cornia"
 
                               Art. 1.
                         Denominazioni e vini
 
  La denominazione d'origine controllata "Val di Cornia" e' riservata
ai vini che rispondono alle  condizioni e ai requisiti prescritti dal
presente  disciplinare  di  produzione  per  le  seguenti  tipologie:
Bianco,  Rosso, Rosato,  Vermentino,  Ansonica, Ciliegiolo,  Cabernet
Sauvignon, Merlot,  Sangiovese, Aleatico passito, Ansonica  passito e
alla sottozona  Suvereto anche con  i riferimenti ai  vitigni Merlot,
Cabernet Sauvignon e Sangiovese.
  Le menzioni  Riserva e  Superiore sono  riservate per  le tipologie
Rosso, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot.
 
                               Art. 2.
                          Base ampelografica
 
  I vini della  denominazione di origine controllata  "Val di Cornia"
devono  essere  ottenuti  dalle  uve  prodotte  dai  vigneti  aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
 "Val di Cornia" bianco:
   Trebbiano Toscano: almeno il 50%;
   Vermentino bianco: massimo 50%.
  Possono concorrere  alla produzione  di detto vino  le uve  a bacca
bianca provenienti  da vitigni,  raccomandati e/o autorizzati  per le
rispettive province di produzione, da  soli o congiuntamente, fino ad
un massimo del 20%.
 "Val di Cornia" rosso o rosato:
   Sangiovese: almeno il 50%;
  Cabernet Sauvignon e  Merlot: da soli o congiuntamente,  fino ad un
massimo del 50%.
  Possono concorrere  alla produzione di  detto vino, le uve  a bacca
rossa,  provenienti da  vitigni,raccomandati e/o  autorizzati per  le
rispettive province di produzione, da  soli o congiuntamente, fino ad
un massimo del 20%.
  La denominazione di origine  controllata "Val di Cornia" Vermentino
e' riservata  al vino proveniente  da uve del vitigno  Vermentino per
almeno l'85%.
  Possono concorrere  alla produzione  di detto vino  le uve  a bacca
bianca provenienti  da vitigni  raccomandati' e/o autorizzati  per le
rispettive province di produzione, da  soli o congiuntamente, fino ad
un massimo del 15%.
  La denominazione di origine controllata "Val di Cornia" Ansonica e'
riservata al vino proveniente da  uve dei vitigno Ansonica per almeno
l'85%.
  Possono  concorrere al  produzione di  detto  vino le  uve a  bacca
bianca provenienti da  vitigni raccomanda t i e/o  autorizzati per le
rispettive province di produzione, da  soli o congiuntamente, fino ad
un massimo del 15%.
  La denominazione di origine  controllata "Val di Cornia" Ciliegiolo
e' riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Ciliegiolo per
almeno l'85%.
  Possono concorrere  alla produzione  di detto vino  le uve  a bacca
rossa  provenienti da  vitigni, raccomandati  e/o autorizzati  per le
rispettive province di produzione, da  soli o congiuntamente, fino ad
un massimo del 15%.
  La denominazione  di origine  controllata "Val di  Cornia" Cabernet
Sauvignon  e' riservata  al vino  proveniente dalle  uve del  vitigno
Cabernet Sauvignon per almeno l'85%.
  Possono concorrere  alla produzione  di detto vino  le uve  a bacca
rossa  provenienti da  vitigni, raccomandati  e/o autorizzati  per le
rispettive province, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del
15%.
  La denominazione  di origine cotrollata  "Val di Cornia"  Merlot e'
riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Merlot per almeno
l'85%.
  Possono concorrere  aila produzione  di detto vino  le uve  a bacca
rossa  provenienti da  vitigni  raccomandati e/o  autorizzati per  le
province di produzione, da soli  o congiuntamente, fino ad un massimo
del 15%.
  La denominazione di origine  controllata "Val di Cornia" Sangiovese
e' riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Sangiovese per
almeno l'85%.
  Possono concorrere  alla produzione  di detto vino  le uve  a bacca
rossa  provenienti da  vitigni  raccomandati e/o  autorizzati per  le
rispettive province, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del
15%.
  La denominazione di origine controllata "Val di Cornia" Aleatico e'
riservata al  vino ottenuto dalle  uve provenienti da  vigneti aventi
nell'ambito  aziendale,   la  seguente   composizione  ampelografica:
Aleatico 100%.
  La denominazione  di origine  controllata "Val di  Cornia" Ansonica
passito e' riservata al vino  proveniente da uve del vitigno Ansonica
per il 100%.
  I   vini  della   sottozona  "Suvereto"   devono  essere   ottenuti
esclusivamente  dalle  uve  provenienti   dalla  zona  di  produzione
delimitata  nel  successivo art.  3  da  vigneti, aventi  nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
 "Val di Cornia Suvereto ":
   Cabernet Sauvignon: minimo 50%;
   Merlot: massimo 50%.
  Possono concorrere alla produzione di detto vino uve a bacca rossa,
non aromatiche, provenienti da  vitigni, raccomandati e/o autorizzati
per la  provincia di Livorno,  da soli  o congiuntamente, fino  ad un
massimo del 10%.
 "Val di Cornia Suvereto" Merlot:
   Merlot: almeno l'85%.
  Possono concorrere  alla produzione  di detto vino  le uve  a bacca
rossa,  non  aromatiche,  provenienti da  vitigni,  raccomandati  e/o
autorizzati per  la provincia di  Livorno, da soli  o congiuntamente,
fino ad un massimo del 15%.
 "Val di Cornia Suvereto" Cabernet Sauvignon:
   Cabernet Sauvignon: almeno l'85%.
  Possono  concorrere alla  produzine di  detto vino  le uve  a bacca
rossa,  non  aromatiche,  provenienti da  vitigni,  raccomandati  e/o
autorizzati per  la provincia di  Livorno, da soli  o congiuntamente,
fino ad un massimo del 15%.
 "Val di Cornia Suvereto" Sangiovese:
   Sangiovese: almeno l'85%.
  Possono concorrere  alla produzione  di detto vino  le uve  a bacca
rossa,  non  aromatiche,  provenienti  da  vitigni,  autorizzati  e/o
raccomandati per  la provincia di  Livorno, da soli  o congiuntamente
fino ad un massimo del 15%.
 
                               Art. 3.
                     Zona di produzione delle uve
 
  La zona  di produzione delle  uve atte  alla produzione dei  vini a
denominazione  di origine  controllata "Val  di Cornia"  ricade nelle
province di Livorno e Pisa e comprende i terreni vocati alla qualita'
rispettivamente:
  in  provincia di  Livorno: tutto  il territorio  amministrativo dei
comuni di  Suvereto e Sasseta  e parte del  territorio amministrativo
dei comuni di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima;
  in provincia di Pisa: tutto il territorio amministrativo del comune
di Monteverdi Marittimo.
  Detta zona si divide in due parti,  zona sud ovest e zona nord est,
ed e' cosi' delimitata:
 Zona sudovest.
  Partendo da Piombino, il limite  segue viale Unita' d'Italia quindi
continua lungo la strada della  Principessa fino a Fiorentina. Da qui
prosegue verso  Venturina lungo  la strada provinciale  piombinese, e
superato il Ponte di Ferro, volge verso la strada per Campo all'Olmo,
incontra  la strada  provinciale della  Rinsacca, continua  per detta
strada deviando poi  lungo la strada vicinale di  Montegemoli fino ad
incontrare la ferrovia. La delimitazione continua verso nord seguendo
la ferrovia fino alla stazione di Populonia. Da qui prosegue verso la
strada vicinale di  Poggio all'Agnello, incontra la  strada che porta
alla Principessa,  continua per  detta strada  deviando poi  lungo la
strada poderale che porta al podere Poggio al Lupo. Da questo podere,
seguendo la direzione di questa  strada, il limite raggiunge un'altra
strada   poderale  tramite   la  quale   arriva  alla   strada  della
Principessa. Da qui la linea di delimitazione prosegue a sud lungo la
detta  strada, devia  lungo la  strada poderale  che porta  al podere
della Fornace e raggiunge il mare seguendo la stessa direzione.
 Zona nordest.
  Dall'incrocio della  ferrovia con  il confine  tra la  provincia di
Livorno  con  quella di  Grosseto,  il  limite  segue verso  nord  la
ferrovia stessa fino ad incontrare fosso Valnera. Da qui risalendo il
corso di tale fosso arriva  alla strada comunale di Riotorto-Piombino
e continua  su di  essa, entra  nel comune  di Campiglia  Marittima e
arriva alla strada  comunale di Casalappi. Da qui  il limite prosegue
su questa  strada, deviando poi  lungo la strada  comunale piombinese
fino al  confine tra  il comune  di Campiglia  Marittima e  quello di
Suvereto. Da  questo punto la  linea di delimitazione  prosegue verso
ovest  identificandosi  con   il  confine  tra  i   due  comuni  fino
all'incrocio con il fosso Riomerdancio, risale il corso di tale fosso
fino a quota 28 e continua  a nord lungo la strada provinciale Pisana
fino alla  strada statale  n. 398.  Da qui  il limite  prosegue verso
Venturina,  si identifica  con questa  strada  devia a  sud lungo  la
strada per  Cignarella, arriva al  fosso di Riomerdancio  seguendo la
stessa direzione,  segue il corso  di detto  fosso al fiume  Cornia e
segue il corso di quest'ultimo fino alla vecchia strada statale n. 1.
Il limite continua quindi verso  nord lungo la vecchia strada Aurelia
fino a  localita' Lumiere  da dove prosegue  lungo la  via Remigliano
deviando in  direzione sudovest per  la strada delle Lotrine  fino ad
incontrare  la  ferrovia.  Continuando   verso  nord  il  confine  si
identifica con la ferrovia fino al confine del comune di San Vincenzo
e si  ricollega al punto  di partenza  seguendo i confini  dei comuni
citati al capoverso iniziale.
  La delimitazione della sottozona di  produzione delle uve atta alla
produzione dei vini "Suvereto" coincide  con i confini del territorio
amministrativo del comune di Suvereto, sito in provincia di Livorno.
  La delimitazione della sottozona di  produzione delle uve atte alla
produzione dei vini "Suvereto", coincide con i confini del territorio
amministrativo del comune di Suvereto in provincia di Livorno.
 
                               Art. 4.
                       Norme per la viticoltura
 
  Le condizioni ambientali dei  vigneti destinati alla produzione dei
vini a  denominazione di origine  controllata "Val di  Cornia" devono
essere  quelle normali  della zona  e atte  a conferire  alle uve  le
specifiche caratteristice di qualita'.
  I  vigneti  devono  trovarsi  su terreni  ritenuti  idonei  per  le
produzioni dei  vini di cui  si tratta;  sono da escludere  i terreni
eccessivamente  umidi o  insufficientemente soleggiati  o di  pianura
alluvionale.
  Per i nuovi impianti e reimpianti  la densita' dei ceppi per ettaro
non puo' essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.
  I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura
devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona.
  La  regione Toscana  puo' consentire  diverse forme  di allevamento
qualora  siano  tali da  migliorare  la  gestione dei  vigneti  senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
  Le produzioni massime di uva a  ettaro in coltura specializzata e i
titoli alcolometrici volumici naturali sono i seguenti:
 
       Tipologia               Produzione uva     Titolo alcolomerico
                                tonn/ettaro        volumico naturale
                                                      minimo % vol
           __                        __                     __
"Val di Cornia" bianco              12,00                  11,00
"Val di Cornia" rosso               10,00                  12,00
"Val di Cornia" rosato              10,00                  11,00
"Val di Cornia" Vermentino          10,00                  11,50
"Val di Cornia" Ansonica            10,00                  11,50
"Val di Cornia" Ciliegiolo          10,00                  12,00
"Val di Cornia" Cabernet            10,00                  12,00
"Val di Cornia" Merlot              10,00                  12,00
"Val di Cornia" Sangiovese          10,00                  12,00
"Val di Cornia" Aleatico             6,00                  16,00
"Val di Cornia" Ansonica passito     7,00                  17,00
 
  Per  quanto  riguarda  la  tipologia qualificata  con  la  menzione
"riserva" la  resa uva/ha  e' di  tonn. 9  e il  titolo alcolometrico
volumico naturale minimo e' di 12% vol.
  Per la produzione  dei vini della sottozona  "Suvereto" e' prevista
una resa  massima di  uva/ha di  9 tonn.  e un  titolo alcolometrrico
volumico naturale minimo di 12,50% vol.
 
                               Art. 5.
                      Norme per la vinificazione
 
  Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi  compreso  l'invecchiamento
obbligatorio   e   l'arricchimento   del   titolo   alcolometrico   e
l'appassimento delle  uve devono essere effettuate  nell'ambito della
zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
  Per  la  produzione  dei  vini  della  sottozona  "Suvereto",  tali
operazioni devono  essere svolte tutte all'interno  del territorio di
produzione della sottozona delimitato dall'art. 3.
  E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. l,
nei limiti stabiliti  dalle norme comunitarie e  nazionali, con mosti
concentrati  ottenuti  da uve  dei  vigneti  iscritti all'albo  delle
stessa   denominazione  d'origine   controllata   oppure  con   mosto
concentrato rettificato o a mezzo  di concentrazione a freddo o altre
tecnologie consentite.
  La  resa massima  dell'uva in  vino, compresa  l'eventuale aggiunta
correttiva e  la produzione massima  di vino per ettaro,  comprese le
aggiunte occorrenti per  la elaborazione dei vini  liquorosi, sono le
seguenti:
 
                             Resa uva/vino      Produzione max vino
       Tipologia                   %                     hl.
           __                      __                    __
"Val di Cornia" bianco             70                   84,00
"Val di Cornia" rosso e rosato     70                   70,00
"Val di Cornia" Vermentino e
 Ansonica                          70                   70,00
"Val di Cornia" Ciliegiolo,
 Sangiovese, Cabernet Sauvignon
 e Merlot                          70                   70,00
"Val di Cornia" Aleatico           40                   24,00
"Val di Cornia" Ansonica passito   40                   28,00
 
  Per i  vini della sottozona  "Suvereto" la  resa massima di  uva in
vino non deve essere superiore al 68%.
  Qualora la  resa uva/vino superi  i limiti sopraindicati ma  non il
75%  per i  vini "Val  di Cornia"  bianco rosso,  rosato, Vermentino,
Ansonica, Cilegiolo, Sangiovese, Cabernet  Sauvignon e Merlot, il 45%
per i vini "Val di Cornia" Aleatico e Ansonica passito e il 73% per i
vini della  sottozona "Suvereto",  anche se  la produzione  ad ettaro
resta sotto del  massimo consentito, l'eccedenza non  ha diritto alla
denominazione di  origine controllata.  Oltre detto limite  decade il
diritto  alla  denominazione  di  origine controllata  per  tutta  la
partita.
  I  seguenti  vini  devono  essere   sottoposti  ad  un  periodo  di
invecchiamento:
 
       Tipologia          Durata      Di cui in legno     Decorrenza
                        (anni/mesi        almeno         (anno della
                                        vendemmia)
           __                __             __                 __
"Val di Cornia"
 Sangiovese, Cabernet
 Sauvignon               18 mesi       (non specif.)      1 novembre
"Val di Cornia" riserva  30 mesi       (non specif.)      1 novembre
 
                               Art. 6.
                      Caratteristiche al consumo
 
  I vini di cui all'art. l all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
 "Val di Cornia" bianco:
   colore: giallo paglierino di limpidezza brillante;
   odore: delicato piu' o meno fruttato;
   sapore: secco, fresco;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
   acidita' totale minima: 5,5 g/l;
   estratto secco netto: 16,0 g/l.
 "Val di Cornia" Ansonica:
   colore: giallo paglierino, brillante;
   odore: intenso,carattestico;
   sapore: secco, armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
   acidita' totale minima: 5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 16 g/l.
 "Val di Cornia" rosato:
   colore: rosato, rosato tenue di limpidezza brillante;
   odore: vinoso delicato, piu' o meno fruttato;
   sapore: secco fresco, gradevole;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
   acidita' totale minima: 5,5 g/l;
   estrato secco netto minimo: 17 g/l.
 Val di Cornia" rosso:
  colore: rosso rubino di buona intensita', di limpidezza brillante;
   odore: vinoso, delicato;
   sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
   acidita' totale minima: 5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 22 g/l.
 "Val di Cornia" Ciliegiolo:
   colore: rosso rubino;
   odore: vinoso delicato;
   sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
   acidita' totale minima: 5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 22 g/l.
 "Val di Cornia" Merlot:
  colore: rosso  rubino tendente  al granato con  l'invecchiamento di
limpidezza brillante;
   odore: vinoso, delicato;
   sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 25 g/l.
 "Val di Cornia" Cabarnet Sauvignon:
  colore: rosso  rubino tendente al granato  con l'invecchiamento, di
limpidezza brillante;
   odore: vinoso, delicato;
   sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 25 g/l.
 "Val di Cornia" Sangiovese:
  colore: rosso  rubino, tendente al granato  con l'invecchiamento di
limpidezza brillante;
   odore: vinoso, delicato;
   sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 25 g/l.
 "Val di Cornia" Aleatico passito:
   colore: rosso rubino intenso, di limpidezza brillante;
   odore: intenso, vinoso;
   sapore: leggermente dolce, ricco di corpo;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol. di cui almeno
il 13% svolto;
   acidita' totale minima: 5,0 g/l;
   estratto secco netto minimo: 25 g/l.
 "Val di Cornia" Ansonica passito:
   colore: paglierino intenso, limpidezza brillante;
   odore: caratteristico intenso;
   sapore: amabile;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% vol. di cui almeno
il 13% vol. svolto;
   acidita' volatile massimo: 1,6 g/l;
   acidita' totale minima: 5,0 g/l;
   estratto secco netto minimo: 25 g/l.
 "Val di Cornia" Suvereto:
   colore: rosso rubino, anche intenso, brillante;
   odore: vinoso, delicato;
   sapore: asciutto, vellutato, armonico di buon corpo;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 25 g/l.
 "Val di Cornia Suvereto" Merlot:
   colore: rosso rubino intenso o granato;
   odore: delicato e caratteristico;
   sapore: asciutto, armonico, di corpo;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 25 g/l.
 "Val di Cornia Suvereto" Cabernet Sauvignon:
   colore: rosso rubino intenso o granato;
   odore: delicato, caratteristico, fine;
   sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,5% vol.;
   acidita' totale minima : 4,5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 25 g/l.
 "Val di Cornia Suvereto" Sangiovese:
   colore: rosso, rubino intenso o granato, brillante;
   odore: delicato, fine, caratteristico;
   sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
   acidita' totale minima 4,5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 25 g/l.
  E'  facolta' del  Ministero per  le politiche  agricole -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare
con proprio  decreto, i  limiti dell'acidita' totale  e dell'estratto
secco netto.
  In relazione  all'eventuale conservazione  in recipienti  di legno,
ove consentita, il sapore dei  vini puo' rilevare lieve percezione di
legno.
 
                               Art. 7.
             Etichettatura, designazione e presentazione
 
  Nella etichettatura,  designazione e presentazione dei  vini di cui
all'art. 1 e' vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi  "fine",   "scelto",  "selezione"  e  altri.   E'  tuttavia
consentito l'uso  di indicazioni  che facciano riferimento  a ragioni
sociali,  marchi  privati, non  aventi  significato  laudativo e  non
idonei a trarre in inganno il consumatore.
  Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste  dalle  norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali come quelle del colore,
della varieta' del  modo di elaborazione e  altre, purche' pertinenti
ai  vini  di   cui  all'art.  1.  In   riferimento  alle  indicazioni
geografiche  e toponomastiche  di unita'  amministrative, o  frazioni
aree,  zone,  localita',  dalle  quali provengono  e'  consentito  al
disposto  del  decreto  ministeriale  22  aprile  1992.  Le  menzioni
facoltative in etichetta esclusi i marchi ed i nomi aziendali possono
essere riportati nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici
non piu' grandi o evidenti  di quelli utilizzati per la denominazione
d'origine.  Sulle bottiglie  contenenti  i vini  "Val  di Cornia"  e'
obbligatoria l'annata di produzione delle uve.
  I  vini  della  sottozona  "Suvereto"  non  possono  utilizzare  le
menzioni  Superiore  e  Riserva.  E'  tuttavia  consentito  l'uso  di
indicazioni   toponomastiche  delle   vigne  da   cui  effettivamente
provengono  la  totalita' delle  uve  utilizzate  per il  vino  cosi'
qualificato e nel rispetto di quanto previsto dalle norme.
  In etichetta  la menzione della sottozona  "Suvereto" e l'eventuale
toponimo di vigna  possono essere riportati con  caratteri di stampa,
per  evidenza  e  dimensione,  uguali  a  quelli  utilizzati  per  la
denominazione di origine.
 
                               Art. 8.
                           Confezionamento
 
  I  vini  di  cui  all'art.  1 possono  essere  immessi  al  consumo
esclusivamente in  recipienti di  vetro di volume  nominale fino  a 5
litri  di capacita'.  Le  bottiglie conformi  alle  norme vigenti  di
legge,  debbono essere  anche  per  quanto riguarda  l'abbigliamento,
consone  ai  tradizonali  caratteri  di qualita'.  Per  le  tipologie
riserva e superiore nonche'  per le tipologie "Sangiovese", "Cabernet
Sauvignon" e  "Merlot" e' ammessa  solo in bottiglia  bordolese nelle
capacita' tra 0,375 e 5 litri chiusa con tappo raso.
  Per i vini  della sottozona "Suvereto" e'  ammesso l'utilizzo della
sola bottiglia  bordolese per tutte le  capacita' da 0,375 a  5 litri
con tappo raso.