Art. 2.
                          Base ampelografica
  I vini  della denominazione  di origine  controllata "Montescudaio"
devono  essere  ottenuti  dalle  uve  prodotte  dai  vigneti  aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
  Montescudaio rosso: sangiovese almeno il 50%, altri vitigni a bacca
rossa autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Pisa da soli o
congiuntamente nella misura massima del 50%.
  I vini  della denominazione  di origine  controllata "Montescudaio"
rosso con  la specificazione  di uno  dei vitigni  di cui  all'art. 1
devono essere  ottenuti con uve  corrispondenti a vitigni  per almeno
l'85%. Possono concorrere  alla produzione di detti vini  uve a bacca
rossa raccomandate  e/o autorizzate  per la  provincia di  Pisa nella
misura massima del 15%.
  Montescudaio bianco:  anche nella  tipologia vin santo  - trebbiano
toscano almeno il 50%, altri  vitigni a bacca bianca raccomandati e/o
autorizzati per la  provincia di Pisa da soli  o congiuntamente nella
misura massima del 50%.
  I vini  della denominazione  di origine  controllata "Montescudaio"
bianco con  la specificazione di  uno dei  vitigni di cui  all'art. 1
devono essere ottenuti  con uve corrispondenti ai  vitigni per almeno
l'85%. Possono concorrere  alla produzione di detti vini  uve a bacca
bianca raccomandate  e/o autorizzate per  la provincia di  Pisa nella
misura massima del 15%.