Art. 2. Base ampelografica I vini della denominazione di origine controllata "Montescudaio" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Montescudaio rosso: sangiovese almeno il 50%, altri vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Pisa da soli o congiuntamente nella misura massima del 50%. I vini della denominazione di origine controllata "Montescudaio" rosso con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1 devono essere ottenuti con uve corrispondenti a vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini uve a bacca rossa raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Pisa nella misura massima del 15%. Montescudaio bianco: anche nella tipologia vin santo - trebbiano toscano almeno il 50%, altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pisa da soli o congiuntamente nella misura massima del 50%. I vini della denominazione di origine controllata "Montescudaio" bianco con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1 devono essere ottenuti con uve corrispondenti ai vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini uve a bacca bianca raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Pisa nella misura massima del 15%.