Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Montescudaio" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.500 piante per ettaro. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli normalmente usati nella zona. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva a ettaro e i titoli alcolmetrici volumici minimi naturali sono le seguenti: Titolo alcolometrico Produzione uva volumico naturale Tipologia ton/ettaro minimo % vol - ____ _____ _____ "Montescudaio" Rosso 10 11 col nome del vitigno 9 11 "Montescudaio" bianco 11 10.50 col nome del vitigno 10 10.50 Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.