Art. 4.
                       Norme per la viticoltura
  Le condizioni ambientali dei  vigneti destinati alla produzione dei
vini "Montescudaio" devono essere quelle  normali della zona e atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono   da    escludere   i    terreni   eccessivamente    umidi   o
insufficientemente soleggiati.
  Per  i nuovi  impianti e  i reimpianti  la densita'  dei ceppi  per
ettaro non puo' essere inferiore a 3.500 piante per ettaro.
  I  sesti di  impianto e  le  forme di  allevamento consentiti  sono
quelli normalmente usati nella zona.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   E' consentita l'irrigazione di soccorso.
  La  produzione massima  di uva  a  ettaro e  i titoli  alcolmetrici
volumici minimi naturali sono le seguenti:
                                                Titolo alcolometrico
                           Produzione uva        volumico naturale
    Tipologia               ton/ettaro            minimo % vol -
      ____                     _____                 _____
"Montescudaio" Rosso             10                    11
  col nome del vitigno            9                    11
"Montescudaio" bianco            11                    10.50
  col nome del vitigno           10                    10.50
  Per i vigneti  in coltura promiscua la produzione massima  di uva a
ettaro   deve  essere   rapportata  alla   superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.