Art. 5.
                      Norme per la vinificazione
  Le  operazioni   di  vinificazione,   invecchiamento  obbligatorio,
affinamento  in  bottiglia   obbligatorio,  arricchimento  del  grado
alcolico, appassimento delle uve  e di imbottigliamento devono essere
effettuate  all'interno  della  zona  di  produzione  delimitata  dal
precedente art. 3 e dei comuni confinanti con essa.
  E' consentito l'arricchimento dei mosti  e dei vini di cui all'art.
1,  nei limiti  stabiliti dalle  norme comunitarie  e nazionali,  con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della
stessa   denominazione  d'origine   controllata   oppure  con   mosto
concentrato rettificato o altre tecnologie consentite.
  E' ammessa  la colmatura  dei vini  di cui all'art.  1 in  corso di
invecchiamento  obbligatorio, con  vini  aventi  diritti alla  stessa
denominazione d'origine, di  uguale colore e varieta' di  vite ma non
soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10 per cento
per la complessiva durata dell'invecchiamento.
  La produzione del  vino "Montescudaio" Vin Santo  deve avvenire nel
rispetto di quanto segue:
  l'uva,  dopo   aver  subito  una  accurata   cernita,  deve  essere
sottoposta  ad appassimento  naturale e  ammostata non  prima del  20
novembre  dell'anno di  raccolta e  non oltre  il 31  marzo dell'anno
successivo   e   comunque  non   prima   che   abbia  raggiunto   una
concentrazione zuccherina pari a 250 g/l;
  l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; e' ammessa
una parziale disidratazione con aria ventilata non riscaldata;
  la resa massima dell'uva in vino finito (al momento dell'immissione
al consumo) non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca posta ad
appassire;
  l'elaborazione   del   mosto    destinato   alla   produzione   del
"Montescudaio"  Vin Santo  deve avvenire  in recipienti  di legno  di
capacita' non superiore ai 5 ettolitri per un periodo non inferiore a
diciotto mesi a partire dalla data di immissione in legno;
  l'immissione  al  consumo del  "Montescudaio"  Vin  Santo non  puo'
avvenire prima del 1 novembre del  quarto anno successivo (di cui uno
in bottiglia) a quello di produzione delle uve.
  La  resa massima  dell'uva in  vino, compresa  l'eventuale aggiunta
correttiva  e la  produzione  massima  di vino  per  ettaro, sono  le
seguenti:
                                                       Produzione
  Tipologia o sottozona       Resa uva/vino         massima di vino
         ____                    _____                   _____
"Montescudaio" Rosso              70%                    70 HL
  col nome del vitigno            70%                    63 HL
"Montescudaio" bianco             70%                    77 HL
  col nome del vitigno            70%                    70 HL
  Qualora la  resa uva/vino superi i  limiti di cui sopra,  ma non il
75% per i vini a DOC  "Montescudaio" anche se la produzione ad ettaro
resta al di sotto del  massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto
alla denominazione  d'origine. Oltre  detto limite decade  il diritto
alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
  Il  vino rosso  "Montescudaio"  anche con  riferimento al  vitigno,
derivante  da  uve aventi  un  titolo  alcolometrico volumico  minimo
naturale potenziale, di 12 gradi, se sottoposto ad invecchiamento per
almeno ventiquattro mesi,  di cui almeno tre mesi  in bottiglia, puo'
avere  diritto   alla  qualifica   di  "Riserva",   purche'  all'atto
dell'immissione  al consumo  abbia un  titolo alcolometrico  valumico
totale minimo di almeno 12.50% vol.
  Il  periodo di  invecchiamento  decorre a  partire  dal 1  novembre
dell'anno di produzione delle uve.