Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio, affinamento in bottiglia obbligatorio, arricchimento del grado alcolico, appassimento delle uve e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e dei comuni confinanti con essa. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o altre tecnologie consentite. E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritti alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varieta' di vite ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10 per cento per la complessiva durata dell'invecchiamento. La produzione del vino "Montescudaio" Vin Santo deve avvenire nel rispetto di quanto segue: l'uva, dopo aver subito una accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e ammostata non prima del 20 novembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo e comunque non prima che abbia raggiunto una concentrazione zuccherina pari a 250 g/l; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata non riscaldata; la resa massima dell'uva in vino finito (al momento dell'immissione al consumo) non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca posta ad appassire; l'elaborazione del mosto destinato alla produzione del "Montescudaio" Vin Santo deve avvenire in recipienti di legno di capacita' non superiore ai 5 ettolitri per un periodo non inferiore a diciotto mesi a partire dalla data di immissione in legno; l'immissione al consumo del "Montescudaio" Vin Santo non puo' avvenire prima del 1 novembre del quarto anno successivo (di cui uno in bottiglia) a quello di produzione delle uve. La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti: Produzione Tipologia o sottozona Resa uva/vino massima di vino ____ _____ _____ "Montescudaio" Rosso 70% 70 HL col nome del vitigno 70% 63 HL "Montescudaio" bianco 70% 77 HL col nome del vitigno 70% 70 HL Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini a DOC "Montescudaio" anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. Il vino rosso "Montescudaio" anche con riferimento al vitigno, derivante da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale, di 12 gradi, se sottoposto ad invecchiamento per almeno ventiquattro mesi, di cui almeno tre mesi in bottiglia, puo' avere diritto alla qualifica di "Riserva", purche' all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico valumico totale minimo di almeno 12.50% vol. Il periodo di invecchiamento decorre a partire dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.