Art. 7.
             Etichettatura, designazione e presentazione
  Alla  denominazione di  cui all'art.  1, e'  vietata l'aggiunta  di
qualsiasi  qualificazione, ivi  compresi  gli aggettivi  "superiori",
"extra",  "fine", "selezionato"  e similare.  E' tuttavia  consentito
l'uso  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni
sociali, marchi  privati purche'  non idonei a  trarre in  inganno il
consumatore.
  E'  consetito  altresi'  l'uso   di  qualificazioni  geografiche  e
toponomastiche  che facciano  riferimento a  comuni, frazioni,  aree,
fattorie,  zone  e  localita',  comprese nella  zona  delimitata  nel
precedente art.  3, dalle quali  effettivamente provengono le  uve da
cui il vino qualificato e' stato ottenuto.
  Sulle  bottiglie o  altri recipienti  contenenti i  vini di  cui al
presente  disciplinare, deve  figurare  l'indicazione dell'annata  di
produzione delle uve.