Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione Alla denominazione di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi "superiori", "extra", "fine", "selezionato" e similare. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non idonei a trarre in inganno il consumatore. E' consetito altresi' l'uso di qualificazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita', comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui al presente disciplinare, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.