Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. I termini previsti dagli articoli 3- (( bis, )) commi 1 e 2, 3- ((quater,)) comma 1, 3- (( quinquies, )) comma 1, e 3-(( sexies,)) comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, relativi alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, sono prorogati fino al 30 settembre 1999. 2. (( Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3- )) bis, (( commi 3 e 4, 3- )) quater, 3-quinquies, (( comma 2, 3- )) sexies (( , comma 2, e 3- )) septies (( del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77. )) Riferimenti normativi: - Il testo degli articoli 3-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 3 -quater, commi 1, 2 e 3, 3-quinquies, commi 1 e 2, 3 -sexies, commi 1 e 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77 (Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace), e' il seguente: "Art. 3-bis - 1. Il termine previsto dall'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, e' prorogato fino al 24 giugno 1999. 2. Il termine previsto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU (Multinational Specialized Unit), e' prorogato fino al 24 giugno1999. 3. Al personale appartenente ai contingenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le dosposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428. 4. Per le finalita' e nei termini temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economica, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni. Art. 3-quater. - 1. Il termine previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri, in qualita' di addestratori, alla missione MAPE (Multinational Advisory Police Element), e' prorogato fino al 24 giugno 1999. 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico prevista dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42. 3. Nel quadro delle attivita' di cui al comma 1 e' autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42. Art. 3-quinquies. - 1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione del contingente di 31 unita' di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in Hebron - TIPH), e' prorogato al 24 giugno 1999. 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428. Art. 3-sexies. - 1. Il termine previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko nell'ambito della Forza di polizia internazionale in Bosnia (IPTF), e' prorogato al 24 giugno 1999. 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42. Art. 3-septies. - 1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 3-bis , 3-ter, 3-quater , 3-quinquies e 3-sexies si applicano le disposizioni sul trattamento assicurativo previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482. 2. Al personale di cui agli articoli 3-bis , 3-ter, 3-quater , 3-quinquies e 3-sexies si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174".