Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione,   che   di quelle   modificate   o    richiamate  nel
decreto,  trascritte   nelle note.   Restano   invariati il  valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                                Art. 1.
  1. I termini previsti dagli articoli 3-  (( bis, )) commi 1 e 2, 3-
((quater,)) comma  1, 3- (( quinquies, )) comma 1,  e 3-((  sexies,))
comma  1,  del  decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 29  marzo  1999,  n. 77,  relativi  alla
partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei
territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, sono prorogati
fino al 30 settembre 1999.
  2. (( Si applicano le disposizioni  di cui agli articoli 3- )) bis,
(( commi 3 e  4, 3- )) quater, 3-quinquies, (( comma  2, 3- )) sexies
(( , comma 2,  e 3- )) septies (( del  decreto-legge 28 gennaio 1999,
n. 12, convertito,  con modificazioni, dalla legge 29  marzo 1999, n.
77. ))
           Riferimenti normativi:
            - Il  testo degli articoli 3-bis, commi  1, 2, 3 e  4,  3
          -quater,  commi  1,  2  e   3, 3-quinquies, commi 1 e  2, 3
          -sexies, commi 1  e 2, e  3-septies  del  decreto-legge  28
          gennaio 1999,  n. 12, convertito,  con modificazioni, dalla
          legge  29  marzo   1999,    n.   77  (Disposizioni  urgenti
          relative   a   missioni  internazionali  di  pace),  e'  il
          seguente:
            "Art.  3-bis  -  1. Il termine previsto dall'art. 1 della
          legge 3  agosto 1998,  n. 270,  relativo  alla presenza  di
          un  contingente militare  delle   Forze   armate   italiane
          nei   territori  della  ex Jugoslavia, e' prorogato fino al
          24 giugno 1999.
            2. Il  termine previsto dall'art. 2  della legge 3 agosto
          1998,  n.    270,    relativo alla   partecipazione di   un
          contingente  dell'Arma dei carabinieri alla   missione  MSU
          (Multinational  Specialized  Unit), e' prorogato fino al 24
          giugno1999.
            3. Al personale  appartenente ai contingenti  di  cui  ai
          commi  1  e 2 si applicano  le dosposizioni sul trattamento
          economico previste dal decreto-legge 1    luglio  1996,  n.
          346,    convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1996, n. 428.
            4. Per le finalita' e nei   termini  temporali  stabiliti
          dal comma 1, il Ministero  della difesa e'  autorizzato, in
          caso   di    necessita'  ed  urgenza,    in  deroga    alle
          disposizioni della  legge di   contabilita' generale  dello
          Stato,  a  ricorrere  ad  acquisti  e lavori da eseguire in
          economica,  senza  limiti  di  spesa,   entro   un   limite
          complessivo di lire 2.000 milioni.
            Art.  3-quater.  -  1. Il termine   previsto dall'art. 5,
          comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270,  relativo  alla
          partecipazione di personale  dell'Arma dei  carabinieri, in
          qualita'   di     addestratori,  alla     missione     MAPE
          (Multinational  Advisory  Police  Element),   e'  prorogato
          fino al 24 giugno 1999.
            2.  Al   personale appartenente al contingente  di cui al
          comma  1 si applicano   le  disposizioni   sul  trattamento
          economico    prevista  dall'art.  3  del  decreto-legge  13
          gennaio  1998,  n.  1, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 13 marzo 1998, n. 42.
            3. Nel quadro   delle attivita' di cui al  comma    1  e'
          autorizzata  la partecipazione   alla   missione   MAPE  di
          personale  del  Corpo  della guardia  di  finanza  e  della
          Polizia  di  Stato.  In  materia  di trattamento  economico
          si  applicano  le  disposizioni previste dall'art.   3  del
          decreto-legge   13  gennaio  1998,  n.    1,    convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.
            Art.  3-quinquies. -   1. Il  termine previsto  dall'art.
          3, comma  1,  della   legge  3  agosto  1998,   n.     270,
          relativo  alla partecipazione del contingente  di 31 unita'
          di    militari  italiani  al  gruppo     di     osservatori
          temporanei  ad   Hebron  (Temporary International  Presence
          in  Hebron -  TIPH), e'  prorogato al  24 giugno 1999.
            2. Al  personale appartenente al contingente   di cui  al
          comma    1 si applicano   le disposizioni  sul  trattamento
          economico previste  dal decreto-legge 1   luglio  1996,  n.
          346,    convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1996, n. 428.
            Art. 3-sexies. - 1. Il termine    previsto  dall'art.  4,
          comma 1, della  legge 3 agosto 1998,  n. 270, relativo alla
          permanenza  del  contingente  dell'Arma  dei  carabinieri a
          Brcko nell'ambito della Forza di polizia internazionale  in
          Bosnia (IPTF), e' prorogato al 24 giugno 1999.
            2.  Al   personale appartenente al contingente  di cui al
          comma  1 si applicano   le  disposizioni   sul  trattamento
          economico    previste  dall'art.  3  del  decreto-legge  13
          gennaio  1998,  n.  1, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 13 marzo 1998, n. 42.
            Art.    3-septies.    -  1.    Contro i   rischi comunque
          connessi all'impiego del  personale di cui   agli  articoli
          3-bis    ,  3-ter,  3-quater  ,  3-quinquies  e 3-sexies si
          applicano  le  disposizioni  sul  trattamento  assicurativo
          previste  dall'art. 3,   commi 2, 3 e  4, del decreto-legge
          20 giugno 1994, n. 397, convertito  dalla  legge  3  agosto
          1994, n. 482.
            2.  Al  personale  di  cui agli articoli   3-bis , 3-ter,
          3-quater , 3-quinquies   e   3-sexies   si   applicano   le
          disposizioni    previste  dall'art.    2,  comma    4,  del
          decreto-legge  24 aprile  1997, n.   108,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174".